§ 35.3.14 - Legge 31 dicembre 1998, n. 477.
Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:31/12/1998
Numero:477


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 [...]
Art. 2.      1. Ai fini della predisposizione tecnico-funzionale degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione degli affari esteri può avvalersi per ogni esercizio [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 miliardi per l'anno 1998, lire 20,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 23 miliardi per l'anno [...]


§ 35.3.14 - Legge 31 dicembre 1998, n. 477.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale.

(G.U. 12 gennaio 1999, n. 8)

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi.

     2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di decreto sarà sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per il relativo parere.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini della predisposizione tecnico-funzionale degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione degli affari esteri può avvalersi per ogni esercizio finanziario, anche contemporaneamente, della consulenza di professionisti esperti nel settore, in possesso dei necessari requisiti, fino ad un massimo di tre unità, anche al di fuori dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 miliardi per l'anno 1998, lire 20,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 23 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.