§ 35.2.C - Legge 3 giugno 1977, n. 322.
Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.2 disciplina generale
Data:03/06/1977
Numero:322


Sommario
Art. unico.      Gli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli [...]


§ 35.2.C - Legge 3 giugno 1977, n. 322. [1]

Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(G.U. 20 giugno 1977, n. 166)

 

     Art. unico.

     Gli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 64 (Finalità del fondo).

     Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo art. 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato “Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari”, con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 65 (Ripartizione del fondo).

     Col decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al capitolo di cui all'art. 64 viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.

     Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.

     Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 66 (Spese da sostenere sul fondo).

     Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.

     Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente:

     stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;

     fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero;

     spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumità nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo;

     spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;

     contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;

     spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali;

     spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in Paesi stranieri;

     spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.

Art. 67 (Prelevamenti).

     I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente art. 65 sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono.

     L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del -tesoro contabile del portafoglio- il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione.

     Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.

     Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.

Art. 68 (Reintegrazione del fondo).

     Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

     L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione.

     Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 69. (Chiusura del fondo).

     Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente art. 64".

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.