§ 34.2.8 - D.L. 19 maggio 1995, n. 180.
Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:19/05/1995
Numero:180


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzato l'invio in Somalia di un contingente delle Forze armate italiane per fornire il concorso di uomini e mezzi alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU.
Art. 2.      1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 3.      1. E' autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si rendessero necessari ai Paesi interessati alle operazioni [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in lire 80.715 milioni per l'anno 1995, si provvede:
Art. 5.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [...]


§ 34.2.8 - D.L. 19 maggio 1995, n. 180. [1]

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia.

(G.U. 20 maggio 1995, n. 116)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzato l'invio in Somalia di un contingente delle Forze armate italiane per fornire il concorso di uomini e mezzi alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU.

 

          Art. 2.

     1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, dal giorno di ingresso nelle acque somale al giorno di uscita dalle stesse acque.

 

          Art. 3.

     1. E' autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si rendessero necessari ai Paesi interessati alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU dalla Somalia, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in lire 80.715 milioni per l'anno 1995, si provvede:

     a) quanto a lire 15.915 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

     b) quanto a lire 64.800 milioni, per le spese di natura non obbligatoria, a carico degli stanziamenti iscritti sui sottoelencati pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995:

 

 

Milioni

cpt. 1076 (assicurazioni)

1.329,439

cpt. 1086 (spese telefoniche)

673,578

cpt. 1091 (spese d'ufficio)

4,340

cpt. 1092 (spese generali)

549,430

cpt. 1105 (trasporti)

2.101,459

cpt. 1385 (straord. militari)

1.000,000

cpt. 1500 (addestramento)

2.230,000

cpt. 1602 (straord. civili)

100,000

cpt. 1802 (manutenzione armi e materiali campali TLC)

4.002,400

cpt. 1832 (manutenzione mezzi navali)

20.449,505

cpt. 1836 (manutenzione app. mezzi spec.)

510,000

cpt. 1838 (manutenzione armamenti navali)

550,000

cpt. 1841 (manutenzione mat. nav. di bordo)

410,000

cpt. 1872 (manutenzione aeromobili)

20.504,310

cpt. 1874 (manutenzione armi di bordo)

600,000

cpt. 1878 (manutenzione attrezzature avio)

350,000

cpt. 2002 (manutenzione materiali TLC)

86,790

cpt. 2102 (manutenzione automezzi)

1.096,369

cpt. 2103 (carbolubr. per aeromob.)

1.101,500

cpt. 2104 (carbolubr. per autotraz.)

4.060,910

cpt. 2501 (viveri)

1.028,120

cpt. 2502 (vestiario, equipaggiam.)

768,610

cpt. 2503 (casermaggio)

890,000

cpt. 2507 (igiene personale)

3,990

cpt. 2512 (fotoriproduzioni)

13,020

cpt. 2802 (lavori sul campo))

347,170

cpt. 3001 (spese sanitarie)

26,040

cpt. 3101 (mat.li ricreativi)

8,680

cpt. 3204 (benessere personale)

4,340

 

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 13 luglio 1995, n. 285. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.