§ 34.2.2 - D.L. 28 giugno 1988, n. 238.
Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:28/06/1988
Numero:238


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, convertito dalla legge 11 marzo 1988, n. 74, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.
Art. 2.      1. All'onere di lire 84.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il secondo semestre dell'anno 1988, si provvede: quanto a lire 30.000 milioni mediante riduzione dello [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 34.2.2 - D.L. 28 giugno 1988, n. 238. [1]

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

(G.U. 30 giugno 1988, n. 152)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, convertito dalla legge 11 marzo 1988, n. 74, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

 

          Art. 2.

     1. All'onere di lire 84.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il secondo semestre dell'anno 1988, si provvede: quanto a lire 30.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988 e quanto a lire 54.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per lire 1.000 milioni, al capitolo 1500 per lire 6.000 milioni, al capitolo 1832 per lire 23.000 milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni, al capitolo 2104 per lire 14.000 milioni, al capitolo 2501 per lire 4.000 milioni, del medesimo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 5 agosto 1988, n. 332. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.