§ 34.1.7 - D.P.R. 14 luglio 1995, n. 419.
Regolamento recante norme in materia di coordinamento con le esigenze di difesa nazionale dei sistemi informativi automatizzati delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:14/07/1995
Numero:419


Sommario
Art. 1.  Scopi generali e oggetto della disciplina
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della difesa
Art. 4.  Finalità
Art. 5.  Criteri di integrazione ed interconnessione
Art. 6.  Caratterizzazione delle norme e dei criteri
Art. 7.  Formazione del personale
Art. 8.  Monitoraggio
Art. 9.  Aspetti particolari per i capitolati ed esclusione delle norme CEE
Art. 10.  Selettività e armonizzazione delle procedure
Art. 11.  Abrogazione


§ 34.1.7 - D.P.R. 14 luglio 1995, n. 419. [1]

Regolamento recante norme in materia di coordinamento con le esigenze di difesa nazionale dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

(G.U. 11 ottobre 1995, n. 238)

 

     Art. 1. Scopi generali e oggetto della disciplina

     1. Il presente regolamento coordina le disposizioni recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con le specifiche esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Agli effetti del presente regolamento s'intende per:

     a) "decreto legislativo" il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

     b) "Amministrazione della difesa" il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al capo di stato maggiore della Difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al segretario generale della Difesa. Nell'Amministrazione della difesa è compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia del regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

     c) "dirigente generale" l'ufficiale proposto dal comitato dei capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

     d) "dirigente generale dell'Arma dei carabinieri", relativamente all'area gestionale, l'ufficiale proposto dal comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

     e) "Autorità" l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

          Art. 3. Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della difesa

     1. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilità della difesa.

     2. I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo.

 

          Art. 4. Finalità

     1. I sistemi informativi automatizzati della difesa, oltre a quelli indicati dall'art. 1 del decreto legislativo, perseguono anche le seguenti finalità peculiari dell'Amministrazione militare:

     a) soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove necessario, all'integrazione dei sistemi per consentire l'impiego dello strumento militare in "tempo reale";

     b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due aree di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa) perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse;

     c) soddisfare le esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei;

     d) attuare soluzioni che permettano di realizzare la massima trasportabilità, riusabilità ed interoperabilità nell'ambito dei vari sistemi d'arma.

 

          Art. 5. Criteri di integrazione ed interconnessione

     1. I sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa del tipo esclusivamente gestionale non rientranti nell'ambito del presente regolamento, al fine di realizzare l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standard e criteri definiti dall'Autorità, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente generale responsabile e l'Autorità medesima.

     2. Per i sistemi informativi di cui al primo comma del presente articolo, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, sono individuate, ove necessario, d'intesa con l'Autorità, le opportune modalità d'integrazione e interconnessione.

 

          Art. 6. Caratterizzazione delle norme e dei criteri

     1. Fatte salve le competenze spettanti all'Autorità riguardo all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati, tenuto conto delle peculiarità dei sistemi informativi con implicazioni di carattere operativo di cui all'art. 3, primo comma, del presente regolamento, finalizzati al mantenimento e all'impiego dello strumento militare, spetta all'Amministrazione della difesa definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati dal Ministro della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.

     2. I programmi relativi ai sistemi di cui all'art. 3, primo comma, del presente regolamento sono oggetto di autonoma programmazione e non ricadono nella pianificazione triennale, di cui all'art. 7, primo comma, lettera b), e art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo, da proporre all'Autorità.

     3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità per quel che concerne i sistemi informativi automatizzati a carattere gestionale di cui all'art. 3, secondo comma, del presente regolamento, sono approvati, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto legislativo.

     4. L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti di automazione della propria area gestionale, da realizzare con gli strumenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige una propria pianificazione nella quale vengono definiti obiettivi e priorità. Per le interconnessioni possibili è assicurata l'intesa con l'Amministrazione della difesa. La pianificazione viene trasmessa direttamente all'Autorità tramite il dirigente generale responsabile dell'Arma dei carabinieri. La programmazione da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno seguirà le procedure del relativo regolamento del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. I singoli progetti, in fase di iter tecnico amministrativo, vengono sottoposti al vaglio dell'Autorità per un parere di merito sulla congruità tecnico-economica, secondo quanto stabilito dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo.

 

          Art. 7. Formazione del personale

     1. Il dirigente generale responsabile, d'intesa con l'Autorità, definisce indirizzi e direttive in merito al piano per la formazione del personale militare e civile, tenuto conto sia delle tecnologie e delle architetture informatiche emergenti sia delle particolari esigenze dell'Amministrazione della difesa.

     2. La formazione professionale del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa è prevalentemente assicurata dagli istituti di formazione esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

 

          Art. 8. Monitoraggio

     1. L'attività di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché l'attività di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche è effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo dell'Autorità previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo.

 

          Art. 9. Aspetti particolari per i capitolati ed esclusione delle norme CEE

     1. Le clausole generali dei contratti che l'Amministrazione della difesa stipula in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta dell'Autorità o del Ministro della difesa.

     2. Per i contratti di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, l'Amministrazione della difesa comunica all'Autorità, tramite il dirigente generale responsabile, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

 

          Art. 10. Selettività e armonizzazione delle procedure

     1. L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni richieste dall'Autorità a norma dell'art. 15 del decreto legislativo per il tramite del dirigente generale responsabile.

     2. Ove la richiesta sia formulata direttamente alle imprese contraenti con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite per il tramite del dirigente generale responsabile.

     3. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

 

          Art. 11. Abrogazione

     1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente regolamento.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.