§ 33.1.147 - Legge 2 dicembre 1967, n. 1231.
Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:02/12/1967
Numero:1231


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:
Art. 2.      L'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:
Art. 3.      L'art. 4 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:


§ 33.1.147 - Legge 2 dicembre 1967, n. 1231. [1]

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali.

(G.U. 29 dicembre 1967, n. 324)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

     "L'indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente art. 1 è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

     L'indennità di espropriazione, prevista nel primo comma, è offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.

     Qualora l'indennità sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.

     Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto, ai sensi dell'art. 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.

     Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

     "Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente art. 2".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

     "Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967.

     All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.