§ 33.1.42 - Legge 10 marzo 1982, n. 72.
Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo".


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:10/03/1982
Numero:72


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", di ettari 16.11.70, sito [...]
Art. 2.      Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:
Art. 3.      I corrispettivi indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate [...]
Art. 4.      Il comune di Chioggia può cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.


§ 33.1.42 - Legge 10 marzo 1982, n. 72.

Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo".

(G.U. 13 marzo 1982, n. 73)

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", di ettari 16.11.70, sito nello stesso comune, contraddistinta in catasto alla partita n. 2190/9460, ditta "Demanio dello Stato", foglio 41, mappali 101, 114, 125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.

 

          Art. 2.

     Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:

     a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in L. 4.500 per metro quadrato;

     b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo [1] ;

     c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;

     d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'articolo 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate.

 

          Art. 3.

     I corrispettivi indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.

 

          Art. 4.

     Il comune di Chioggia può cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.

     Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

     Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.

 


[1]  Lettera così sostituita dall'art. 24 della L. 11 marzo 1988, n. 67.