§ 33.1.41 - D.P.R. 17 dicembre 1979, n. 780.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:17/12/1979
Numero:780


Sommario
Art. 1.      Nel presente regolamento, con il termine «legge» si intende la legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari
Art. 2.      Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'art. 3, comma primo, della legge, sono sottoposti all'esame del comitato i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle [...]
Art. 3.      Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai successivi commi
Art. 4.      Copia del verbale della riunione del comitato è trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio
Art. 5.      Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'art. 2, lettera a), della legge consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, [...]
Art. 6.      Il decreto impositivo del comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7 della legge, deve dare atto dell'avvenuta consultazione del comitato nonché delle decisioni del [...]
Art. 7.      Il comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente ad un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per [...]
Art. 8.      I ricorsi al Ministro della difesa avverso i decreti impositivi sono proposti entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre [...]
Art. 9.      Gli uffici tecnici militari, decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale del decreto impositivo, provvedono, nel più breve tempo possibile, al collocamento sul [...]
Art. 10.      I lavori per le modificazioni di cui all'art. 6 della legge vengono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici [...]
Art. 11.      La domanda di indennizzo di cui all'art. 7 della legge è presentata al comandante territoriale ed è redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa
Art. 12.      La domanda di autorizzazione ad eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell'art. 8 della legge deve essere presentata al comandante territoriale ed essere eventualmente [...]
Art. 13.      Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni [...]
Art. 14.      Il decreto di revoca o di riduzione delle limitazioni prima dello scadere del quinquennio, di cui all'art. 10, terzo comma, della legge, è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti [...]
Art. 15.      Ai fini di quanto previsto dal quanto comma dell'art. 3 della legge, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate [...]
Art. 16.      I provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge, necessari per la tutela della pubblica incolumità nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato [...]
Art. 17.      Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in [...]
Art. 18.      L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavità sotterranee, prevista dal primo e terzo comma dell'art. 16 della legge, è richiesta allorché le grotte, [...]
Art. 19.      Ai fini del parere previsto dall'art. 17 della legge, si considera variante strutturale significativa di strade statali, autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo superiore a cinque [...]
Art. 20.      Nei comuni indicati nella tabella A) annessa alla legge le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge medesima sono rivolte al comandante militare territoriale di [...]
Art. 21.      Le autorizzazioni sono concesse dai competenti comandanti territoriali sul modello conforme a quello annesso alle presenti norme
Art. 22.      Ai fini dell'autorizzazione richiesta dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, quale modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dall'art. 18 della legge, per gli atti di alienazione totale o [...]
Art. 23.      Il personale dell'amministrazione militare che giunga a conoscenza di presunte violazioni alla legge o ai singoli decreti di imposizione ha l'obbligo di informare il comando militare locale per [...]
Art. 24.      Il comandante territoriale può dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non può essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilità [...]


§ 33.1.41 - D.P.R. 17 dicembre 1979, n. 780. [1]

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari.

(G.U. 26 febbraio 1980, n. 55).

 

Art. 1.

     Nel presente regolamento, con il termine «legge» si intende la legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari.

     Nelle norme che seguono l'espressione «il comitato» si intende riferita al comitato misto paritetico, previsto dall'art. 3 della legge, della regione o provincia il cui territorio è interessato alle opere e attività militari, l'espressione «il comandante territoriale» al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, territorialmente competenti, a secondo che si tratti di questione interessante rispettivamente l'Esercito o di carattere interforze, la Marina o l'Aeronautica, le espressioni «la regione», il «consiglio regionale», «il presidente della giunta regionale» si intendono, per il Trentino-Alto Adige, riferite alla provincia, al consiglio provinciale ed al presidente della giunta provinciale.

 

     Art. 2.

     Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'art. 3, comma primo, della legge, sono sottoposti all'esame del comitato i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

     I programmi di opere militari che comportano limitazioni interessanti il demanio marittimo, il mare territoriale e il demanio idrico, prima di essere sottoposti all'esame del comitato, sono comunicati per eventuali osservazioni alle competenti autorità territoriali.

     La richiesta di riunione del comitato, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti oggetto delle consultazioni nonché la data e la sede della riunione stessa, è comunicata con almeno quindici giorni di anticipo dal comandante territoriale al presidente della giunta regionale o da questi al comandante territoriale. Le comunicazioni del presidente della giunta regionale relative al comitato sono inviate al comandante territoriale competente a norma dell'art. 1 del presente regolamento indicato dal Ministero della difesa.

     Il comandante territoriale dà avviso della riunione ai rappresentanti militari ed a quello del Ministero del tesoro in seno al comitato ed il presidente della giunta regionale ai rappresentanti della regione.

     L'autorità che indice la riunione informa il commissario del Governo per la regione.

 

     Art. 3.

     Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai successivi commi.

     Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non può avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del comitato, constatata l'invalidità della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non più di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale ed al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente art. 2.

     Qualora nella seconda riunione non sia presente il numero di membri richiesto, il presidente del comitato fissa la data di una terza riunione con le modalità di cui al comma precedente. La terza riunione è valida con la presenza della metà dei membri del comitato.

     Se nell'ambito di una sola seduta non vengono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta è valida anche con la presenza della metà dei componenti.

     Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del comitato, è trasmesso a cura del presidente medesimo al comandante territoriale che ne curerà la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione.

     Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, è trasmessa al presidente della giunta regionale, al commissario del Governo, ai prefetti delle province interessate nonché all'autorità marittima competente per le parti di suo interesse.

 

     Art. 4.

     Copia del verbale della riunione del comitato è trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.

     Ove dal verbale risulti che in seno al comitato non sia stata raggiunta l'unanimità e siano state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del comitato e ad una relazione del direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.

     Le definitive decisioni adottate dal Ministro della difesa sono comunicate al presidente della giunta regionale, al commissario del Governo, ai prefetti delle province interessate nonché all'autorità marittima competente nei casi di suo interesse.

     Il termine di quindici giorni di cui al terzultimo comma dell'art. 3 della legge decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione o della comunicazione della decisione ministeriale.

 

     Art. 5.

     Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'art. 2, lettera a), della legge consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri.

     Le limitazioni da imporre per il tipo di opere ed installazioni di difesa, di cui agli articoli 1 e 2 della legge ed al precedente comma, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.

     Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprietà da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.

 

     Art. 6.

     Il decreto impositivo del comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7 della legge, deve dare atto dell'avvenuta consultazione del comitato nonché delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 3 della legge.

     Con il decreto di imposizione delle limitazioni il comandante territoriale dispone, ai sensi dell'art. 6 della legge, le eventuali modificazioni allo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

 

     Art. 7.

     Il comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente ad un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per l'espletamento da parte dei comuni delle formalità previste dall'art. 5 della legge.

     Una copia del decreto con la dichiarazione di avvenuto deposito, dell'avvenuta affissione di manifesti nonché di un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia riguardante l'avviso di avvenuto deposito è trasmesso a cura del segretario comunale al comando territoriale. L'altro esemplare del decreto, completato come Il precedente, è custodito nell'archivio del comune.

 

     Art. 8.

     I ricorsi al Ministro della difesa avverso i decreti impositivi sono proposti entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

     I ricorsi presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale del demanio, dei lavori e dei materiali del genio del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la relata dell'avvenuta pubblicazione.

 

     Art. 9.

     Gli uffici tecnici militari, decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale del decreto impositivo, provvedono, nel più breve tempo possibile, al collocamento sul terreno di segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto.

     I segnali sono costituiti da pali di ferro o di altro idoneo materiale di altezza adeguata e muniti in sommità di targa di analogo materiale recante ben visibile la dicitura «Comune di ... Zona soggetta a vincolo militare». In luogo dei pali-segnali potranno all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.

     Spetta agli uffici tecnici militari curare la manutenzione dei pali- segnali e dei termini lapidei.

 

     Art. 10.

     I lavori per le modificazioni di cui all'art. 6 della legge vengono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori ad economia.

     Il comandante territoriale, su istanza dell'interessato, ha facoltà di accordare una proroga ai termini stabiliti per l'effettuazione dei lavori di modificazione.

 

     Art. 11.

     La domanda di indennizzo di cui all'art. 7 della legge è presentata al comandante territoriale ed è redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.

     Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore alle 500.000 lire si provvede previo accertamento della proprietà dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.

 

     Art. 12.

     La domanda di autorizzazione ad eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell'art. 8 della legge deve essere presentata al comandante territoriale ed essere eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, dà lo stesso comandante contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente.

     Qualora l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo è redatto apposito atto conforme al modello che sarà predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni debbono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprietà privata e ad evitare oneri dello Stato.

     Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.

 

     Art. 13.

     Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.

     I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

     Il comandante territoriale trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.

     Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il comandante territoriale emana decreto di proroga, sentito il comitato.

     Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.

     Le forme e modalità suddette si osservano anche per la revisione generale delle limitazioni esistenti prevista dall'art. 13 della legge.

 

     Art. 14.

     Il decreto di revoca o di riduzione delle limitazioni prima dello scadere del quinquennio, di cui all'art. 10, terzo comma, della legge, è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.

 

     Art. 15.

     Ai fini di quanto previsto dal quanto comma dell'art. 3 della legge, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate a livello di stato maggiore che si prevede debbano interessare aree delle quali la Difesa non abbia la disponibilità.

     Nei programmi sono indicati:

     il calendario di massima delle esercitazioni;

     le località, l'estensione delle aree interessate e le modalità di svolgimento;

     l'uso che delle aree si farà;

     le aree che per motivi di pubblica incolumità occorrerà sgomberare;

     l'eventuale incidenza sul regolare svolgimento del traffico stradale;

     le misure di sicurezza che saranno predisposte per prevenire o ridurre pregiudizi a persone, animali o cose.

     I programmi delle esercitazioni di cui al presente articolo sono comunicati dal comandante territoriale alla competente prefettura.

 

     Art. 16.

     I provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge, necessari per la tutela della pubblica incolumità nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza [2].

     Detta ordinanza è comunicata alle autorità indicate dall'art. 15 della legge ed ai membri del comitato entro i termini previsti nel medesimo articolo.

     Nei casi in cui lo richiedano necessità urgenti di tutela della pubblica incolumità, i provvedimenti adottati al riguardo dai comandanti di Corpo, ai sensi del citato art. 15 della legge, sono immediatamente comunicati anche al comandante territoriale.

     Le ordinanze rese pubbliche nei modi previsti dalla legge riportano:

     l'esatta indicazione delle località da sgomberare o nelle quali è vietato l'accesso, le strade interrotte e relative deviazioni, il tipo dei segnali che delimitano le zone interdette, nonché la precisazione che le carte topografiche indicanti la zona sono esposte all'albo comunale e visibili a tutti;

     la data di inizio dell'esercitazione;

     la durata prevedibile della stessa;

     il richiamo delle disposizioni legislative vigenti circa il divieto di raccogliere rimuovere proiettili inesplosi od ordigni esplosivi di qualsiasi genere, con la precisa indicazione dell'autorità cui dovranno segnalarsi gli eventuali rinvenimenti;

     le modalità e i termini per la richiesta degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili e degli eventuali risarcimenti di danni;

     altre eventuali indicazioni di volta in volta ritenute necessarie.

     L'ordinanza affissa all'albo comunale è corredata di carta in scala non inferiore a 1: 50.000 su cui sono riportati i limiti dell'area interessata all'esercitazione.

     L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione.

     I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati dal comando militare ed affissi a cura dell'apposito servizio comunale.

     Il segretario comunale dà assicurazione scritta all'autorità militare dell'eseguita pubblicazione.

     Qualora le esercitazioni si debbano svolgere in aree soggette a pericolo di incendio, il comandante territoriale deve assicurare, anche in conformità alla legislazione statale e regionale vigente in materia, la predisposizione di idonee misure di prevenzione e di pronto intervento nei confronti degli incendi innescabili dal tiro delle armi e dalla presenza dei reparti militari.

     Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi.

     In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei cartelli e la zona pericolosa è vigilata a cura dei reparti militari.

     Per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal quinto comma dell'art. 15 della legge.

 

     Art. 17.

     Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.

     Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.

     Tali istanze sono presentate ai comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

     I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi o dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le locali stazioni dei carabinieri.

     Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.

     I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.

 

     Art. 18.

     L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavità sotterranee, prevista dal primo e terzo comma dell'art. 16 della legge, è richiesta allorché le grotte, gallerie e cavità sotterranee siano ubicate in aree soggette a limitazioni militari o abbiano uno sviluppo o tracciato che interferisce con immobili militari. L'autorizzazione stessa è, inoltre, richiesta quando l'uso delle grotte, gallerie e cavità sotterranee comporta modifiche allo stato dei luoghi.

     L'autorizzazione del comandante territoriale per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere, prevista dal secondo comma dell'art. 16 della legge, è richiesta allorché trattasi di lavori eccedenti la semplice manutenzione o riparazione.

     Il parere del comandante territoriale reso in relazione alla previsione di cui al penultimo comma dell'art. 16 della legge è espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dei piani urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

     Qualora le esigenze della Difesa lo consentano, il comandante territoriale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, indica ai competenti organi comunali quali aree, di quelle comprese nei comuni elencati nella tabella A) annessa alla legge, possono essere dichiarate non di effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di cui al primo comma dell'art. 16 della legge.

     Eventuali varianti alle predette aree sono indicate dal comandante territoriale ogni tre anni.

 

     Art. 19.

     Ai fini del parere previsto dall'art. 17 della legge, si considera variante strutturale significativa di strade statali, autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo superiore a cinque chilometri. Ai fini del parere medesimo si considerano: impianti minerari marittimi, quelli fissi per la produzione degli idrocarburi localizzati in mare o ubicati a terra entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare; grandi stabilimenti industriali, quelli che impiegano oltre 1000 persone ovvero occupano un'area coperta uguale o superiore a 100.000 mq; impianti elettrici ad altissimo potenziale, quelli di produzione, trasporto e distribuzione oltre i 150.000 volts; grandi depositi di olii minerali, i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) aventi capacità totale superiore a 3.500 mc (benzina) e i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata aventi capacità totale superiore a 1.000 mc (olii combustibili); oleodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 26 pollici ed una portata superiore a 2.500 tonnellate/ora; metanodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 30 pollici e con massima pressione di esercizio di 24 kg/cm_.

     Non è richiesto il parere del comandante territoriale per i lavori di semplice manutenzione o riparazione interessanti le opere indicate nell'art. 17 della legge.

 

     Art. 20.

     Nei comuni indicati nella tabella A) annessa alla legge le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge medesima sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nelle tabelle B) e C) le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo.

     Il parere dell'autorità militare, previsto dall'art. 17 della legge, è richiesto al competente comandante militare territoriale di regione.

     Le istanze di cui ai precedenti commi, redatti in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attività progettate.

     L'inizio delle opere o attività è subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell'art. 17 della legge.

     Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonché in ogni caso in cui le opere o le attività siano deliberate da parte di autorità ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale è tenuto ad esprimere il proprio avviso nei termini di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge.

 

     Art. 21.

     Le autorizzazioni sono concesse dai competenti comandanti territoriali sul modello conforme a quello annesso alle presenti norme.

     Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono.

     Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorità contengono l'indicazione dell'adesione delle autorità cointeressate.

 

     Art. 22.

     Ai fini dell'autorizzazione richiesta dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, quale modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dall'art. 18 della legge, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile è situato nel territorio di più province, la domanda è presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.

 

     Art. 23.

     Il personale dell'amministrazione militare che giunga a conoscenza di presunte violazioni alla legge o ai singoli decreti di imposizione ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale.

     L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, quando sia possibile, devono contestare immediatamente la violazione.

     Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento.

 

     Art. 24.

     Il comandante territoriale può dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non può essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilità dell'autorità militare di assegnare un termine più breve in relazione a particolari circostanze.

     Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio.

     Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori ad economia.

     L'inizio dei lavori è fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

     Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente intendenza di finanza per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     L'intendenza suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinché l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario.

     Le somme riscosse sono dall'intendenza di finanza versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente ed una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le spese di ripristino.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. L'art. 31 della L. 24 novembre 2000, n. 340 ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, stabilendo altresì che essi vengano sostituiti, qualora previsti dalle disposizioni vigenti come unici mezzi di pubblicità, dalla G.U.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 5 aprile 1985, n. 229.