§ 33.1.2c - Legge 19 luglio 1960, n. 757.
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:19/07/1960
Numero:757


Sommario
Art. unico.      Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 [...]


§ 33.1.2c - Legge 19 luglio 1960, n. 757. [1]

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti l'unificazione del sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

(G.U. 3 agosto 1960, n. 189).

 

     Art. unico.

     Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 10. "L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

     Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto".

Art. 12. "L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Provincie e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

     E' altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.

     E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

     Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sui progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.