§ 33.1.13 - R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837.
Variazioni al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, concernente unificazione dei sistemi di alienazione e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:09/12/1940
Numero:1837


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 21, 38, 39, 48, 55, 56, 57 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei [...]


§ 33.1.13 - R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837.

Variazioni al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, concernente unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

(G.U. 20 gennaio 1941, n. 15)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 21, 38, 39, 48, 55, 56, 57 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 21.

     L'asta per la vendita dei beni il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000 è tenuta nell'ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati, ed è presieduta dal dirigente dello stesso ufficio del registro o del demanio, rappresentante l'amministrazione demaniale.

     Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 l'asta è tenuta presso l'intendenza di finanza della provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, ed è presieduta dall'intendente o da un funzionario della stessa intendenza da lui delegato.

Art. 38.

     Qualora riesca infruttuoso anche il secondo esperimento di incanto e l'intendenza, ovvero il ministero delle finanze, quando il prezzo d'asta superi le lire 50.000, ritenga che la ripetuta diserzione non sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma da altre cagioni, provvede per nuovi esperimenti mediante estinzione di candele vergini o a schede segrete sullo stesso prezzo.

     Nel caso contrario si procede ad ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima salvo il disposto dell'art. 55.

Art. 39.

     Di regola le aggiudicazioni avvenute in uno dei modi sopraccennati sono definitive, tranne il caso in cui l'intendenza di finanza o il ministero, se il prezzo d'asta superi il prezzo di lire 50.000 abbia, per importanza del lotto e per ragioni di luogo, di tempo e di mercato, reputato conveniente prestabilire nell'avviso d'asta l'esperimento di rincaro sul prezzo della seguita aggiudicazione.

     Se nel termine prestabilito, a norma dell'articolo seguente per l'accettazione delle offerte di rincaro, non venga presentata nessuna offerta o ne venga presentata una inferiore al minimo prestabilito, l'aggiudicazione, allo spirare del termine stesso, da provvisoria diviene definitiva.

Art. 48.

     Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale d'incanto, con tutti i relativi atti e documenti viene immediatamente rimesso all'intendente di finanza della provincia dal quale dipende l'ufficio in cui ha avuto luogo l'incanto.

     Se l'aggiudicazione è avvenuta per un prezzo non eccedente le lire 50.000, l'intendente, entro il più breve termine possibile, esamina il verbale e, trovatolo regolare, l'approva.

     Se invece l'aggiudicazione stessa è avvenuta per un prezzo eccedente le lire 50.000, o è avvenuta in seguito ad incanto tenuto, per ragione di valore, presso l'intendenza di finanza, l'intendente trasmette subito il verbale coi relativi atti e documenti, al ministero delle finanze per l'approvazione di esso.

     Per le aggiudicazioni il cui valore eccede le lire 300.000 l'approvazione ministeriale è data previo parere del consiglio di Stato, su medesimo verbale di aggiudicazione.

Art. 55.

     È data facoltà all'amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo ritenga conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più diserzioni d'incanti, purché il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non siano variati se non a tutto vantaggio dell'amministrazione stessa.

     Le offerte, che all'uopo venissero presentate, devono essere accompagnate dai certificati o quietanze comprovanti gli eseguiti depositi del decimo del prezzo offerto e delle spese contrattuali.

     In ordine alla accettazione o meno delle offerte delibera il ministero se il prezzo offerto superi le lire 50.000, l'intendente se non le superi.

     Essendovi più offerte e non ravvisandosi l'opportunità di ripetere l'incanto pubblico, si indice tra gli aspiranti all'acquisto una licitazione privata sulla maggiore offerta avuta.

     La vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.

     L'esito della licitazione è fatto constare mediante processo verbale che, approvato dalla competente autorità, tien luogo ed ha effetti del contratto di compravendita.

     Quando non abbiasi che una sola offerta che ritengasi accettabile, ovvero gli intervenuti alla licitazione non abbiano migliorata quella su cui la licitazione fu aperta, la vendita può farsi a trattativa privata in confronto dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta seguì la licitazione riuscita infruttuosa.

     Il contratto a trattativa privata di regola è stipulato per ministero di pubblico notaio od in forma pubblica amministrativa e se ne rilascia copia autentica all'amministrazione a spese dell'acquirente.

     Quando però si tratti di lotti il cui prezzo non superi le lire 1500, ovvero di lotti il cui prezzo qualunque esso sia, venga dall'acquirente completamente saldato prima o all'atto della stipulazione, il contratto di vendita può anche essere stipulato con scrittura privata autenticata da pubblico notaio.

     Contestualmente alla formale stipulazione del contratto a privata trattativa od entro giorni dieci dalla notificata approvazione del verbale di delibera in seguito a licitazione privata, l'acquirente, oltre al decimo del prezzo d'acquisto, in pagamento od in conto del quale s'imputa il deposito fatto a garanzia dell'offerta, deve versare pure il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo.

Art. 56.

     Il contratto stipulato a trattativa privata od il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata, a norma dell'articolo precedente, è approvato dall'intendente di finanza se il prezzo di vendita non superi le lire 50.000, dal ministero se le superi.

     L'approvazione ministeriale dovrà essere preceduta dal parere del consiglio di Stato sul contratto a trattativa privata se il prezzo superi le lire 75.000, o sul verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata se il prezzo superi le lire 150.000, osservandosi per questo verbale le medesime formalità prescritte per quello del pubblico incanto.

Art. 57.

     I beni disponibili per la vendita, il cui valore di stima non ecceda le lire 20.000, possono essere alienati a partito privato, anche senza previo esperimento di pubblico incanto, qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente.

     Essendovi due o più offerte per lo stesso acquisto, e sempre quando non vi siano ragioni speciali per cui l'amministrazione ritenga conveniente di trattare con una determinata persona o di sperimentare l'asta pubblica, si indice tra gli offerenti una licitazione privata, osservate le formalità di cui al precedente art. 55.

     In ogni caso prima di deliberare sull'accettazione di una offerta per l'acquisto a trattativa privata di un lotto di valore superiore a lire 10.000, l'intendenza ne riferisce al ministero delle finanze con motivate proposte.

Art. 57 bis.

     I contratti a seguito di trattativa privata di cui al precedente articolo, sono stipulati presso l'ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, e sono approvati dall'intendente di finanza. Nel caso si provveda alla vendita mediante licitazione privata, questa è tenuta presso il citato ufficio e per l'approvazione del relativo verbale di aggiudicazione si osservano le norme di cui all'art. 56.

Art. 57 ter.

     Per le vendite a partito privato di beni il cui valore di stima superi le lire 20.000 e fino al limite massimo di lire 100.000, i relativi contratti sono stipulati presso l'ufficio del registro o del demanio nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, se il prezzo di vendita non superi le lire 50.000, e sono approvati dall'intendente di finanza. Se il prezzo di vendita supera le lire 50.000, i contratti sono stipulati presso la intendenza di finanza ed approvati dal ministero.

     Con le medesime norme si provvede alla stipulazione ed alla approvazione: a) dei contratti di vendita, a trattativa privata, ai comuni, alle province e ad altri corpi morali legalmente costituiti, e dei contratti di permuta, con gli enti stessi, di beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le lire 250.000; b) dei contratti di permuta a trattativa privata, con privati, dei suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 100.000.

     Nei decreti di approvazione dei contratti di cui al presente articolo debbono essere indicati le speciali circostanze di convenienza o di utilità generale che giustificano la vendita o la permuta a trattativa privata.

     Sui progetti dei contratti medesimi deve promuoversi il parere del consiglio di Stato, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 75.000.