§ 33.1.10 - L. 23 giugno 1927, n. 1630.
Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:23/06/1927
Numero:1630


Sommario
Art. 1.      Sono dichiarati di pubblica utilità: l'impianto dei campi di fortuna per l'approdo e la partenza dei velivoli lungo le rotte aeree, le successive modificazioni da apportarsi ai campi di fortuna [...]
Art. 2.      Il Ministro per l'aeronautica stabilisce altresì, con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni [...]
Art. 3.      E' fatto obbligo alle province, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere [...]
Art. 4.      In quanto siano applicabili, sono estesi alle province, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente art. 3
Art. 5.      La giunta arbitrale proposta dall'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, viene, per quanto riguarda i membri rappresentanti il Ministero dell'aeronautica così [...]
Art. 6.      Per far fronte alle spese derivanti dagli obblighi loro imposti dalla presente legge, le province, in caso di insufficenza di mezzi, possono essere autorizzate dalla giunta provinciale [...]
Art. 7.      Il Ministero dell'aeronautica potrà eseguire ispezioni, sempreché lo riterrà opportuno, in ordine all'andamento dei lavori ed alla manutenzione dei campi di fortuna, comunicando, se del caso, le [...]
Art. 8.      I campi di fortuna e gli aeroporti di tutte le categorie sono soggetti a servitù aeronautica, con divieto assoluto a chiunque di aprirvi strade o fossi, farvi scavi o elevazioni di terreno, [...]
Art. 9.      Sono altresì soggette a servitù aeronautica le zone di terreno adiacenti ai campi di fortuna ed agli aeroporti di tutte le categorie, per una estensione da determinarsi, caso per caso, con [...]
Art. 10.      Agli effetti del precedente art. 8, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei capi II e III del testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col regio [...]


§ 33.1.10 - L. 23 giugno 1927, n. 1630.

Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli.

(G.U. 23 settembre 1927, n. 220).

 

Art. 1.

     Sono dichiarati di pubblica utilità: l'impianto dei campi di fortuna per l'approdo e la partenza dei velivoli lungo le rotte aeree, le successive modificazioni da apportarsi ai campi di fortuna medesimi (come ampliamenti, riduzioni, spostamenti e simili) e le necessarie opere conseguenti.

     L'impianto, la eventuale dismissione, e le modificazioni dei campi di fortuna vengono stabiliti, previo parere di apposita commissione consultiva, con decreto del Ministro per l'aeronautica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno [1].

     Per ciascun campo di fortuna il decreto di cui sopra determina la località, ubicazione ed ampiezza, le eventuali modificazioni ed il termine entro il quale la esecuzione delle opere deve essere espletata.

 

     Art. 2.

     Il Ministro per l'aeronautica stabilisce altresì, con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la più conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della commissione consultiva di cui all'articolo stesso [2].

     Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'amministrazione interessata sarà aggregato alla suindicata commissione consultiva.

 

     Art. 3.

     E' fatto obbligo alle province, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli già esistenti ed efficienti.

 

     Art. 4.

     In quanto siano applicabili, sono estesi alle province, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente art. 3:

     1° gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli;

     2° il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

     3° il capo VII del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, intendendosi nel capo stesso sostituita alla corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo.

 

     Art. 5.

     La giunta arbitrale proposta dall'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, viene, per quanto riguarda i membri rappresentanti il Ministero dell'aeronautica così composta:

     un ingegnere, ufficiale del genio aeronautico;

     un ufficiale navigante dell'arma aeronautica (ruolo combattente): membri effettivi;

     un ingegnere, ufficiale del genio aeronautico;

     un ufficiale dell'arma aeronautica (ruolo combattente): membri supplenti.

     I suddetti membri saranno designati dal Ministro per l'aeronautica al presidente della competente corte di appello [3].

 

     Art. 6.

     Per far fronte alle spese derivanti dagli obblighi loro imposti dalla presente legge, le province, in caso di insufficenza di mezzi, possono essere autorizzate dalla giunta provinciale amministrativa ad aumentare, per la somma strettamente necessaria, la sovrimposta fondiaria, anche oltre i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

     Le province trasmetteranno ogni anno, in doppio esemplare, al Ministero dell'interno, appena approvato il bilancio, e in ogni caso non più tardi del mese di maggio, la parte straordinaria del medesimo relativa alle entrate e alle spese di cui sopra. In caso di ritardo provvederà il prefetto a norma di legge.

     Per il periodo transitorio indicato nell'ultimo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, resta ferma la facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare le province ad eccedere i limiti massimi della sovrimposta fondiaria, anche per gli obblighi derivanti alle province stesse dalla presente legge.

 

     Art. 7.

     Il Ministero dell'aeronautica potrà eseguire ispezioni, sempreché lo riterrà opportuno, in ordine all'andamento dei lavori ed alla manutenzione dei campi di fortuna, comunicando, se del caso, le proprie osservazioni alle competenti amministrazioni provinciali [4].

 

     Art. 8.

     I campi di fortuna e gli aeroporti di tutte le categorie sono soggetti a servitù aeronautica, con divieto assoluto a chiunque di aprirvi strade o fossi, farvi scavi o elevazioni di terreno, costruirvi opere in muratura, metallo o legno o altro materiale, eseguirvi chiusure con siepi o steccati, impiantarvi linee elettriche, aeree o filovie, stabilirvi depositi o coltivazioni di qualsiasi genere o di farvi altro che, a giudizio della commissione consultiva prevista dell'art. 1°, possa ostacolare l'atterraggio o la partenza dei velivoli. In ogni caso le costruzioni, piantagioni e gli ostacoli in elevazione devono essere effettuati ad una distanza dai limiti estremi del campo di fortuna o degli aeroporti mai inferiore a 15 volte l'altezza dell'ostacolo stesso.

     La coltivazione prativa può essere consentita dal medesimo Ministero subordinatamente a determinate condizioni.

 

     Art. 9.

     Sono altresì soggette a servitù aeronautica le zone di terreno adiacenti ai campi di fortuna ed agli aeroporti di tutte le categorie, per una estensione da determinarsi, caso per caso, con decreto del Ministro per l'aeronautica, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno [5].

     Tale servitù importa gli stessi divieti di cui al precedente articolo, salvo quelle eccezioni che il Ministro per l'aeronautica ritenesse di consentire.

     L'estensione di cui sopra può, ove occorra, essere modificata con successivi decreti.

     Lo stesso Ministro può disporre con suo decreto quelle demolizioni, opere e rimozioni che fossero ritenute necessarie.

 

     Art. 10.

     Agli effetti del precedente art. 8, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei capi II e III del testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col regio decreto 16 maggio 1900, n. 401, modificate nel senso:

     a) che i compiti affidati dalle disposizioni stesse al Ministero della guerra e ai dipendenti ufficiali ed impiegati, sono invece attribuiti al Ministero dell'aeronautica ed ai dipendenti ufficiali ed impiegati [6];

     b) che, per la risoluzione dei contratti di locazione, per l'abbreviazione dei termini prescritti e per la indennità di espropriazione, sono da applicarsi gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

 


[1] Il riferimento al Ministro per l'aeronautica contenuto nel presente comma va ora inteso al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

[2] Il riferimento al Ministro per l'aeronautica contenuto nel presente comma va ora inteso al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

[3] Il riferimento al Ministro per l'aeronautica contenuto nel presente comma va ora inteso al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

[4] Il riferimento al Ministro per l'aeronautica contenuto nel presente comma va ora inteso al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

[5] Il riferimento al Ministro per l'aeronautica contenuto nel presente comma va ora inteso al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

[6] I riferimenti al Ministero della guerra e al Ministero dell'aeronautica contenuti nella presente lettera vanno ora intesi, rispettivamente, al Ministero della difesa e al Ministero per i trasporti e l'aviazione civile.