§ 32.2.6 - Legge 20 dicembre 1996, n. 637.
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.2 confessioni diverse
Data:20/12/1996
Numero:637


Sommario
Art. 1.  Modifica d'intesa
Art. 2.  Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
Art. 3.  Entrata in vigore
Art. 4.  Norma finale


§ 32.2.6 - Legge 20 dicembre 1996, n. 637.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

(G.U. 21 dicembre 1996, n. 299)

 

 

     Art. 1. Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516

     1. E' approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

 

     Art. 2. Ripartizione della quota del gettito IRPEF

     1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

     " 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".

     2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

     " 3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N.516.

 

     Art. 1. Modifica d'intesa

     1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

 

          Art. 2. Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

     1. Il primo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".

     2. Il terzo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:

     "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse".

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

 

          Art. 4. Norma finale

     1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai fini dell'articolo 8 della Costituzione.