§ 32.1.2B - Legge 27 maggio 1977, n. 282.
Modifiche all'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:27/05/1977
Numero:282


Sommario
Art. unico.      Il primo e secondo comma dell'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti:


§ 32.1.2B - Legge 27 maggio 1977, n. 282. [1]

Modifiche all'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

(G.U. 11 giugno 1977, n. 158)

 

     Art. unico.

     Il primo e secondo comma dell'art. 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1980 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

     In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982"

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.