§ 32.1.19 - Legge 27 dicembre 1953, n. 946.
Aumento delle pensioni del clero ex austriaco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:27/12/1953
Numero:946


Sommario
Art. 1.      Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli [...]
Art. 2.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 32.1.19 - Legge 27 dicembre 1953, n. 946. [1]

Aumento delle pensioni del clero ex austriaco.

(G.U. 30 dicembre 1953, n. 298)

 

 

     Art. 1.

     Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, sono raddoppiate in relazione all'attuale trattamento e con effetto dal 1° luglio 1953.

 

          Art. 2.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione per il fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1953-54 e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.