§ 32.1.16 - Legge 8 gennaio 1952, n. 27.
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:08/01/1952
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di [...]
Art. 2.      Al personale indicato al precedente art. 1, in caso di missione o trasferimento, sarà corrisposto il trattamento di missione, vigente nel tempo, riferito al grado di [...]
Art. 3.      Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennità effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1945, purché contenuti nei limiti del [...]
Art. 4.      La maggiore spesa annua di lire 19.743.000 graverà per lire 8.000.000 sul capitolo n. 290, per lire 9.712.000 sul capitolo n. 214 e per lire 2.031.000 sul capitolo [...]


§ 32.1.16 - Legge 8 gennaio 1952, n. 27. [1]

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.

(G.U. 4 febbraio 1952, n. 29)

 

 

     Art. 1.

     Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, già previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, è corrisposto nella misura seguente:

     lire 40 giornaliere dal 1° luglio 1945;

     lire 50 giornaliere dal 1° gennaio 1946;

     lire 80 giornaliere dal 1° gennaio 1947;

     lire 150 giornaliere dal 1° gennaio 1948;

     lire 200 giornaliere dal 1° novembre 1948;

     lire 250 giornaliere dal 1° luglio 1949 [2] .

 

          Art. 2.

     Al personale indicato al precedente art. 1, in caso di missione o trasferimento, sarà corrisposto il trattamento di missione, vigente nel tempo, riferito al grado di maresciallo.

 

          Art. 3.

     Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennità effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1945, purché contenuti nei limiti del compenso giornaliero di lire 40 concesso a decorrere da detta data.

 

          Art. 4.

     La maggiore spesa annua di lire 19.743.000 graverà per lire 8.000.000 sul capitolo n. 290, per lire 9.712.000 sul capitolo n. 214 e per lire 2.031.000 sul capitolo numero 215 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Sugli stessi capitoli nn. 290, 214, 215 graveranno, rispettivamente, per l'esercizio 1950-51, le somme di lire 7.872.000, di lire 15.744.000 e di lire 3.331.000 per assegni arretrati.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Il compenso di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a 1.000 lire giornaliere, a decorrere dal 1° gennaio 1969, dall'art. 1 della L. 15 dicembre 1969, n. 1021.