§ 31.1.24 - L. 19 luglio 1991, n. 216.
Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:19/07/1991
Numero:216


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della [...]
Art. 2.      1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di [...]
Art. 2 bis.      1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza [...]
Art. 3.      1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del [...]
Art. 4.      1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione [...]
Art. 5.      1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane nonché agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale possono [...]
Art. 6.      1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato [...]
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante [...]


§ 31.1.24 - L. 19 luglio 1991, n. 216.

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

(G.U. 23 luglio 1991, n. 171).

 

 

Art. 1.

     1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

     a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;

     b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;

     c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;

     d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo.

     2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

     Art. 2.

     1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3.

     2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere.

     3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla commissione di cui al comma 5.

     4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.

     5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

     6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta [1].

     7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno [2].

 

     Art. 2 bis.

     1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.

     2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 [3].

 

     Art. 3.

     1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993 [4].

     2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.

     2 bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi [5].

 

     Art. 4.

     1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri:

     a) sperimentalità e concentrazione;

     b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;

     c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;

     d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;

     e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;

     f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;

     g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.

     3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.

     4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti [6].

 

     Art. 5.

     1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane nonché agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale possono essere dati in uso, con convenzione che ne fissa la durata, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 1.

     2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

     3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

 

     Art. 6.

     1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui all'articolo 1.

     2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene [7].

 

     Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti «Interventi a favore dei minori» e «Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori».

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Con sentenza 22 gennaio - 5 febbraio 1992, n. 36 (G.U. 12 febbraio 1992, n. 7 Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali.

[2] L'art. 2 del D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (G.U. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 27 luglio 1994, n. 465 (G.U. 27 luglio 1994, n. 174), ha fissato il termine di cui al presente articolo, per l'anno 1994, al 30 settembre.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (G.U. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modifiche, con la L. 27 luglio 1994, n. 465 (G.U. 27 luglio 1994, n. 174).

[4] L'art. 2 del D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (G.U. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modifiche, con la L. 27 luglio 1994, n. 465 (G.U. 27 luglio 1994, n. 174), ha disposto il rifinanziamento del Fondo, per il triennio 1994 - 1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. L'art. 1, comma 2, della L. di conversione sopracitata ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, non convertito in legge. L'art. 12 della L. 28 agosto 1997, n. 285, ha disposto il rifinanziamento del Fondo previsto dal presente articolo.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (G.U. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modifiche, con la L. 27 luglio 1994, n. 465 (G.U. 27 luglio 1994, n. 174).

[6] L'art. 2 del D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (G.U. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modifiche, con la L. 27 luglio 1994, n. 465 (G.U. 27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio - 5 febbraio 1992, n. 36 (G.U. 12 febbraio 1992, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, nella parte in cui estende la disciplina prevista dallo stesso articolo alle Province autonome di Trento e di Bolzano.