§ 30.11.1 – R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375.
Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.11 disciplina generale
Data:12/03/1936
Numero:375


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art.3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.  [8]
Art. 8.  [9]
Art. 9.  [10]
Art. 10.  [11]
Art. 11.  [12]
Art. 12.  [13]
Art. 13.  [14]
Art. 14.  [15]
Art. 15.  [16]
Art. 16.  [17]
Art. 17.  [18]
Art. 18.  [19]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      A partire dal 1° luglio 1936, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al [...]
Art. 24.      Con decreto reale, su proposta del capo del governo, di concerto col ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della banca d'Italia in armonia con le disposizioni del presente [...]
Art. 32.      Le aziende di credito soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del comitato dei [...]
Artt. 33. – 34. 
Art. 35.      (Omissis)
Artt. 36. – 105. 


§ 30.11.1 – R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375. [1]

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

(G.U. 16 marzo 1936, n. 63).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art.3. [4]

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6. [7]

 

     Art. 7. [8]

 

     Art. 8. [9]

 

     Art. 9. [10]

 

     Art. 10. [11]

 

     Art. 11. [12]

 

     Art. 12. [13]

 

     Art. 13. [14]

 

     Art. 14. [15]

 

     Art. 15. [16]

 

     Art. 16. [17]

 

     Art. 17. [18]

 

     Art. 18. [19]

 

     Art. 19. [20]

 

Titolo III

L'ISTITUTO DI EMISSIONE

 

          Art. 20. [21]

     [La banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata istituto di diritto pubblico.

     Il capitale della banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

     Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

     a) casse di risparmio;

     b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;

     c) istituti di previdenza;

     d) istituti di assicurazione.]

 

          Art. 21. [22]

     [In conseguenza del nuovo ordinamento della banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936, il valore delle azioni in relazione con la situazione della banca al 31 dicembre 1935, nella misura fissa di lire 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

     L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

     Entro il 15 aprile 1936 sarà costituito, sotto la presidenza del governatore della banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della banca d'Italia.

     Le casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

     Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'art. 20.]

 

          Art. 22. [23]

     [Il Consiglio superiore della banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della banca, e tre da designarsi dalla corporazione della previdenza e del credito.

     Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile [24].

     (Omissis) [25].

     Il nuovo consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936.]

 

          Art. 23.

     A partire dal 1° luglio 1936, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'ispettorato.

     Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936 con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

     Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del codice di commercio.

 

          Art. 24.

     Con decreto reale, su proposta del capo del governo, di concerto col ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della banca d'Italia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

 

     Artt. 25. – 31. [26]

 

 

          Art. 32.

     Le aziende di credito soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del comitato dei ministri, relativamente:

     a) [27];

     b) [28];

     c) [29];

     d) alla proporzione tra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

     e) [30];

     f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

     g) [31];

     h) [32].

     (Omissis) [33].

 

          Artt. 33. – 34. [34]

 

          Art. 35.

     (Omissis) [35].

     L'ispettorato ha inoltre facoltà:

     a) [36];

     b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

     c) [37];

     d) [38].

 

          Artt. 36. – 105. [39]


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 marzo 1938, n. 141 e abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, fatta eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, comma 1, lett. d) e f) e 35, comma 2, lett. b).

[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[3] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[4] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[5] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[6] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[7] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[8] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[9] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[10] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[11] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[12] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[13] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[14] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[15] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[16] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[17] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[18] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[19] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[20] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[21] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5.

[22] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5.

[23] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5.

[24] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[25] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[26] Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[27] Lettera abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[28] Lettera abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[29] Lettera abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[30] Lettera abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[31] Lettera abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[32] Lettera abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[33] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[34] Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[35] Comma abrogato dall’art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[36] Lettera abrogata dall’art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[37] Lettera abrogata dall’art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[38] Lettera aggiunta dall'art. 35 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 e ora abrogata dall’art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[39] Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.