§ 30.8.18 – L. 7 marzo 1980, n. 63.
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credito navale agevolato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:07/03/1980
Numero:63


Sommario
Art. 1.      In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per ciascuno [...]
Art. 2.      Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla commissione di cui all'art. 4 della legge 2 [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è sostituito dai seguenti
Art. 4.      All'articolo 5 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è aggiunto il seguente comma


§ 30.8.18 – L. 7 marzo 1980, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credito navale agevolato.

(G.U. 17 marzo 1980, n. 75).

 

     Art. 1.

     In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

     All'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla commissione di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     All'articolo 5 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).