§ 2.11.100 - L.R. 5 agosto 1982, n. 90.
Acquisto di copie dei pannelli costituenti una mostra fotografica sulla mafia per le scuole e le biblioteche dell'Isola.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:05/08/1982
Numero:90


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquistare n. 2.000 copie dei pannelli costituenti la mostra fotografica sulla mafia [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvederà direttamente o attraverso la stessa associazione di cui all'articolo precedente alla consegna [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 50 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.100 - L.R. 5 agosto 1982, n. 90.

Acquisto di copie dei pannelli costituenti una mostra fotografica sulla mafia per le scuole e le biblioteche dell'Isola.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquistare n. 2.000 copie dei pannelli costituenti la mostra fotografica sulla mafia prodotta dall'A.R.C.I. Comitato regionale siciliano con sede in Palermo da destinare alle scuole dell'istruzione media di I e II grado dell'Isola comprese quelle legalmente riconosciute e parificate, e alle biblioteche pubbliche della Sicilia.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvederà direttamente o attraverso la stessa associazione di cui all'articolo precedente alla consegna della mostra fotografica contro la mafia alle singole scuole e alle biblioteche pubbliche dell'Isola che ne facciano richiesta.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 50 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Valorizzazione dei beni culturali. Progetto cultura"».

     Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.