§ 2.11.72 - L.R. 5 marzo 1979, n. 15.
Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:05/03/1979
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana, al fine di sostenere nel territorio dell'Isola lo sviluppo dell'associazionismo culturale nei campi dell'educazione permanente e ricorrente, della divulgazione scientifica [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione delle somme, in base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e [...]
Art. 3.      Il finanziamento di cui alla lett. b del precedente art. 1 è erogato nella misura del 5O % all'atto del decreto assessoriale d'impegno della spesa; il restante 50 % a presentazione del consuntivo
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 300 milioni, cui si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del [...]
Art. 5.      In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti [...]


§ 2.11.72 - L.R. 5 marzo 1979, n. 15.

Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia.

(G.U.R. 6 marzo 1979. n. 10).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana, al fine di sostenere nel territorio dell'Isola lo sviluppo dell'associazionismo culturale nei campi dell'educazione permanente e ricorrente, della divulgazione scientifica e culturale, dell'animazione e della valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata a concedere, per l'anno 1979, all'ARCI (Associazione di cultura, sport e ricreazione), all'ENARS-ACLI (Ente nazionale ricreazione sociale), all'AICS (Associazione italiana cultura e sport), all'ENDAS (Ente nazionale democratico di azione sociale), associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia:

     a) sussidi straordinari per un ammontare di lire 150 milioni per spese generali e di funzionamento che le predette associazioni sostengono nell'ambito del territorio regionale;

     b) contributi per un ammontare di lire 150 milioni per il finanziamento di attività specifiche, quali convegni di interesse regionale e nazionale, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa competente.

     E' fatto obbligo alle associazioni che attingono allo stanziamento indicato alla lett. b di destinare il 40 % per spese sostenute regionalmente ed il 60 % per spese sostenute dalle istanze periferiche.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione delle somme, in base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e delle sedi provinciali, di ciascuna associazione, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana [1].

     Le associazioni che usufruiscono del contributo di cui alla lett. b del precedente art. 1 sono obbligate a trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il finanziamento, il rendiconto delle spese effettuate ed una relazione illustrativa delle attività svolte.

 

     Art. 3.

     Il finanziamento di cui alla lett. b del precedente art. 1 è erogato nella misura del 5O % all'atto del decreto assessoriale d'impegno della spesa; il restante 50 % a presentazione del consuntivo.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 300 milioni, cui si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 5.

     In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.