§ 2.11.44 - L.R. 23 marzo 1967, n. 26.
Istituzione della Scuola di fisica «Ettore Majorana» in Erice.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:23/03/1967
Numero:26


Sommario
Art. 1.      La Regione è autorizzata a concedere al Comune di Erice un contributo di lire cento milioni per la costruzione in Erice di locali idonei all'attività scientifica della Scuola di fisica «Ettore [...]
Art. 2.      La Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'insegnamento nei vari campi teorici e sperimentali della fisica sulla base dei più moderni indirizzi e risultati ottenuti in campo nazionale ed [...]
Art. 3.      La gestione della Scuola suddetta è affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal sindaco e del quale fanno parte un rappresentante per ciascuno degli enti che contribuiscono alle [...]
Art. 4.      Sono destinati all'incremento della Scuola ed all'attuazione delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 2 gli interventi finanziari concessi dallo Stato, da organizzazioni ed istituti [...]
Art. 5.      Lo statuto della scuola è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato scientifico ed è approvato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione con suo decreto.
Art. 6.      Alla copertura della spesa di lire 100 milioni di cui all'art. 1 si provvede mediante prelievo della somma inscritta al cap. 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione [...]


§ 2.11.44 - L.R. 23 marzo 1967, n. 26.

Istituzione della Scuola di fisica «Ettore Majorana» in Erice.

(G.U.R. 25 marzo 1967, n. 13).

 

Art. 1.

     La Regione è autorizzata a concedere al Comune di Erice un contributo di lire cento milioni per la costruzione in Erice di locali idonei all'attività scientifica della Scuola di fisica «Ettore Majorana».

 

     Art. 2.

     La Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'insegnamento nei vari campi teorici e sperimentali della fisica sulla base dei più moderni indirizzi e risultati ottenuti in campo nazionale ed internazionale, secondo le direttive fissate dal Comitato scientifico della Scuola.

     Essa può altresì organizzare congressi ed incontri di alto livello, per lo studio di problemi di particolare attualità nel campo della fisica.

 

     Art. 3.

     La gestione della Scuola suddetta è affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal sindaco e del quale fanno parte un rappresentante per ciascuno degli enti che contribuiscono alle relative spese di gestione.

     A tal fine la Regione siciliana è autorizzata a concedere un contributo annuale non eccedente la somma di lire 15 milioni.

 

     Art. 4.

     Sono destinati all'incremento della Scuola ed all'attuazione delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 2 gli interventi finanziari concessi dallo Stato, da organizzazioni ed istituti internazionali e nazionali, e da enti locali.

 

     Art. 5.

     Lo statuto della scuola è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato scientifico ed è approvato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione con suo decreto.

 

     Art. 6.

     Alla copertura della spesa di lire 100 milioni di cui all'art. 1 si provvede mediante prelievo della somma inscritta al cap. 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

     Alla copertura della spesa di lire 15 milioni di cui all'art. 3, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede mediante prelievo della somma inscritta al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.