§ 2.10.141 - L.R. 22 dicembre 1975, n. 83.
Provvedimenti in favore dell'ente Opera Pia istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania per il funzionamento dell'istituto professionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:22/12/1975
Numero:83


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1976 e fino al 1979 l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, in favore dell'ente Opera Pia istituto per ciechi "T. [...]
Art. 2.      Per il corrente esercizio finanziario, è autorizzato un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore dell'ente Opera Pia istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania.
Art. 3.      La legge regionale 31 marzo 1959, n. 11, è abrogata.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.141 - L.R. 22 dicembre 1975, n. 83.

Provvedimenti in favore dell'ente Opera Pia istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania per il funzionamento dell'istituto professionale per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania.

(G.U.R. 27 dicembre 1975, n. 57).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1976 e fino al 1979 l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, in favore dell'ente Opera Pia istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania, un contributo annuo di lire 150 milioni per le spese di funzionamento dell'omonimo istituto professionale per ciechi "T. Ardizzone Gioeni", istituito presso la predetta Opera Pia con legge regionale 3 luglio 1954, n. 17 [1].

 

     Art. 2.

     Per il corrente esercizio finanziario, è autorizzato un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore dell'ente Opera Pia istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania.

     Il contributo di cui al precedente comma è destinato a sopperire in parte alle maggiori spese derivanti dalla istituzione dei nuovi corsi di studio nell'istituto professionale per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" funzionante presso la predetta Opera Pia.

 

     Art. 3.

     La legge regionale 31 marzo 1959, n. 11, è abrogata.

     All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dello avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

     All'ulteriore onere previsto dall'art. 1 della presente legge e ricadente negli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione del limite di impegno autorizzato per l'esercizio finanziario 1966 con l'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] La L.R. 3 luglio 1954, n. 17 è abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 1982, n. 68.