| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Sicilia | 
| Materia: | 2. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 2.10 istruzione | 
| Data: | 28/01/1972 | 
| Numero: | 2 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Omissis) | 
| Art. 2. Per provvedere alle spese di cui al primo comma del precedente art. 1, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture [...] | 
| Art. 3. Il quarto comma dell'art. 18 della L.R. 27 dicembre 1969, n. 51, è abrogato. | 
| Art. 4. (Omissis) | 
| Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. | 
§ 2.10.129 - L.R. 28 gennaio 1972, n. 2.
Modifiche alla L.R. 27 dicembre 1969, n. 51, riguardante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.
(G.U.R. 29 gennaio 1972, n. 4).
(Omissis) [1].
Per provvedere alle spese di cui al primo comma del precedente art. 1, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici per un importo complessivo pari al 50 % dell'ammontare della somma assegnata all'apposito capitolo di bilancio.
E' autorizzato, altresì, a disporre, all'inizio dell'anno scolastico, un ulteriore accreditamento di fondi in favore dei consorzi medesimi, per provvedere alle spese stesse in ragione del 30 % dello stanziamento di bilancio.
     Il quarto comma dell'art. 18 della 
(Omissis) [2].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce art. 16 
[2] Modifica art. 5