§ 2.10.89 - L.R. 31 marzo 1959, n. 10.
Norme relative al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti d'arte regionali, nonché degli istituti e magisteri professionali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:31/03/1959
Numero:10


Sommario
Art. 1.      I posti di ruolo delle piante organiche allegate al regolamento delle scuole ed istituti d'arte nonché delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna sono coperti mediante [...]
Art. 2.      La carriera del personale direttivo insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno si svolge secondo le norme previste per il corrispondente personale statale.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di cui all'articolo 1 ha diritto alla indennità speciale prevista dal decreto legislativo del C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002 ove [...]
Art. 5.      Nelle scuole d'arte, nei magisteri e negli istituti professionali regionali di cui all'articolo 1 si provvede all'insegnamento di quelle discipline che non comportino esplicazioni di un orario [...]
Art. 6.      Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge fino a lire 10.000.000 si farà fronte utilizzando le disponibilità del cap. 36 del bilancio del corrente esercizio.
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge, viene assunto in ruolo, previo concorso interno per titoli il personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno che alla data [...]


§ 2.10.89 - L.R. 31 marzo 1959, n. 10.

Norme relative al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti d'arte regionali, nonché degli istituti e magisteri professionali regionali.

(G.U.R. 4 aprile 1959, n. 19).

 

Art. 1.

     I posti di ruolo delle piante organiche allegate al regolamento delle scuole ed istituti d'arte nonché delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna sono coperti mediante concorso, per esami e per titoli, da bandirsi con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione in base alle norme vigenti nelle analoghe scuole e negli analoghi istituti statali [1].

 

     Art. 2.

     La carriera del personale direttivo insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno si svolge secondo le norme previste per il corrispondente personale statale.

     Il trattamento di quiescenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     Per il riscatto del servizio eventualmente non computato in carriera, ai fini della pensione, il conguaglio dei contributi, ove non fosse stato fatto dalle amministrazioni di provenienza, è effettuato dalle scuole, dai magisteri e istituti professionali di cui all'art. 1, ma il relativo onere grava sul personale interessato.

     L'importo relativo del conguaglio contributi di cui al precedente comma e le trattenute mensili che gravano sugli emolumenti dovuti al personale e destinati al fondo pensione sono accantonati da parte delle scuole, dei magisteri e degli istituti medesimi in attesa di essere versati all'ente che provvederà alla liquidazione della pensione.

 

     Art. 4.

     Il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di cui all'articolo 1 ha diritto alla indennità speciale prevista dal decreto legislativo del C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002 ove rientri nelle categorie di cui al decreto legislativo medesimo.

 

     Art. 5.

     Nelle scuole d'arte, nei magisteri e negli istituti professionali regionali di cui all'articolo 1 si provvede all'insegnamento di quelle discipline che non comportino esplicazioni di un orario completo, mediante incarichi, secondo le norme statali vigenti.

 

     Art. 6.

     Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge fino a lire 10.000.000 si farà fronte utilizzando le disponibilità del cap. 36 del bilancio del corrente esercizio.

 

     Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge, viene assunto in ruolo, previo concorso interno per titoli il personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio continuativo, da almeno un biennio, ed abbia riportato qualifica non inferiore a buono, nella stessa scuola, magistero o istituto di cui all'articolo 1.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 12 L.R. 17 aprile 1965, n. 9.

[2] Comma abrogato con art. 20 L.R. 19 aprile 1974, n. 7.