§ 2.10.69 - L.R. 4 aprile 1955, n. 33.
Istituzione, in Catania, di una scuola magistrale ortofrenica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:04/04/1955
Numero:33


Sommario
Art. 1.      E' istituita in Catania una scuola magistrale regionale ortofrenica.
Art. 2.      La scuola ha il compito di curare, mediante corsi di specializzazione di durata biennale, un corpo di insegnanti specializzati nella istruzione e nella educazione dei fanciulli anormali.
Art. 3.      Il programma del corso di specializzazione sarà organizzato da un consiglio direttivo formato dagli insegnanti delle fondamentali discipline (neuro-psichiatria, pediatria, psicologia, didattica, [...]
Art. 4.      La scuola rilascia un diploma che costituisce titolo di preferenza per l'insegnamento nelle classi differenziali.
Art. 5.      Il direttore della scuola, docente universitario, viene nominato mediante concorso per titoli e l'insegnamento delle varie discipline è conferito per incarichi a specialisti possibilmente [...]
Art. 6.      Il regolamento di esecuzione della presente legge conterrà le norme statutarie della scuola, ivi comprese quelle relative alle materie di insegnamento, alla disciplina dei corsi, al personale [...]
Art. 7.      Le spese per il funzionamento della scuola sono a carico del bilancio della Regione (rubrica Assessorato p.i.) e vengono amministrate da un consiglio di amministrazione, formato da un presidente [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.69 - L.R. 4 aprile 1955, n. 33.

Istituzione, in Catania, di una scuola magistrale ortofrenica.

(G.U.R. 6 aprile 1955, n. 17).

 

Art. 1.

     E' istituita in Catania una scuola magistrale regionale ortofrenica.

 

     Art. 2.

     La scuola ha il compito di curare, mediante corsi di specializzazione di durata biennale, un corpo di insegnanti specializzati nella istruzione e nella educazione dei fanciulli anormali.

 

     Art. 3.

     Il programma del corso di specializzazione sarà organizzato da un consiglio direttivo formato dagli insegnanti delle fondamentali discipline (neuro-psichiatria, pediatria, psicologia, didattica, legislazione, pedagogia).

 

     Art. 4.

     La scuola rilascia un diploma che costituisce titolo di preferenza per l'insegnamento nelle classi differenziali.

 

     Art. 5.

     Il direttore della scuola, docente universitario, viene nominato mediante concorso per titoli e l'insegnamento delle varie discipline è conferito per incarichi a specialisti possibilmente docenti universitari o qualificati, scelta da una terna secondo le norme del regolamento di cui all'articolo successivo.

 

     Art. 6.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge conterrà le norme statutarie della scuola, ivi comprese quelle relative alle materie di insegnamento, alla disciplina dei corsi, al personale insegnante e di segreteria ed agli studenti.

 

     Art. 7.

     Le spese per il funzionamento della scuola sono a carico del bilancio della Regione (rubrica Assessorato p.i.) e vengono amministrate da un consiglio di amministrazione, formato da un presidente nominato dall'Assessore alla p.i., dal direttore della scuola, da due docenti della scuola e dal segretario della stessa. In dipendenza delle spese di impianto è stanziata, per l'esercizio in corso, la somma di lire 3 milioni (tre milioni) da prelevare dal capitolo 68 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.