§ 2.9.110 - L.R. 3 novembre 1994, n. 42.
Istituzione della Commissione per il controllo degli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:03/11/1994
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita presso l'Assessorato regionale degli enti locali - Direzione affari sociali - una speciale Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati [...]
Art. 2.      1. Per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1, il segretario sarà affiancato da un ufficio di segreteria, costituito da almeno dieci unità di personale, rivestenti profili di [...]
Art. 3.      1. Sono soggetti al controllo della Commissione per l'approvazione gli atti delle istituzioni e degli enti, di cui all'articolo 1, che riguardano le seguenti materie:
Art. 4.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge viene meno la facoltà per la Regione di avvalersi dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, come indicato [...]
Art. 5.      1. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1, quantificate per il 1994 in lire 200 milioni, graveranno sul capitolo 18951, rubrica Affari sociali, del bilancio della [...]
Art. 6.      1. Nelle more dell'emanazione di una normativa regionale che disciplinerà organicamente tutta la materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli organi di amministrazione [...]
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.9.110 - L.R. 3 novembre 1994, n. 42.

Istituzione della Commissione per il controllo degli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(G.U.R. 7 novembre 1994, n. 55).

 

Art. 1.

     1. E' istituita presso l'Assessorato regionale degli enti locali - Direzione affari sociali - una speciale Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli altri enti sottoposti a vigilanza e tutela a motivo delle attività socio-assistenziali pubbliche espletate, aventi sede nella Regione.

     2. La Commissione di cui al comma 1, costituita con decreto dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, è composta da:

     a) un Direttore regionale che la presiede;

     b) un dirigente superiore in servizio presso il gruppo di lavoro «Controllo sugli atti e sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» della Direzione degli affari sociali;

     c) un docente universitario di materie giuridiche ed amministrative, in servizio o in quiescenza, designato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Commissione legislativa permanente per gli Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana;

     d) un docente universitario di ragioneria e contabilità pubblica, in servizio o in quiescenza, designato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Commissione legislativa permanente per gli Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana;

     e) un funzionario del ruolo tecnico del Bilancio, con qualifica non inferiore a dirigente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     3. La Commissione, in presenza di atti deliberativi riguardanti questioni tecniche di particolare rilevanza, può essere integrata da esperti, iscritti nei competenti albi professionali, designati dall'Assessore su terna proposta dagli organismi professionali delle province dove hanno sede le istituzioni controllate.

     4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione, in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali - Direzione regionale degli affari sociali, con qualifica non inferiore a dirigente.

     5. La Commissione funziona con la presenza di almeno tre componenti, in essi compreso il presidente.

     6. La Commissione dura in carica quattro anni dal suo insediamento.

     7. Ai componenti della Commissione ed agli esperti eventualmente chiamati a parteciparvi, sono corrisposti: un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute, con un limite mensile di 5 gettoni, nella misura prevista dalla vigente legislazione in materia, e, se dovuti, le indennità ed i rimborsi di legge, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, per quanto riguarda i funzionari regionali.

 

     Art. 2.

     1. Per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1, il segretario sarà affiancato da un ufficio di segreteria, costituito da almeno dieci unità di personale, rivestenti profili di assistente amministrativo e/o contabile, archivista e dattilografo, che, a richiesta dell'Assessore per gli enti locali, potrà essere fornito, in via temporanea, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     2. Detto ufficio riceverà dal competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale degli enti locali gli atti deliberativi per il successivo esame della Commissione e curerà la notifica agli enti interessati dei provvedimenti adottati.

     3. Il segretario della Commissione, quale responsabile del buon andamento dell'ufficio di segreteria, è tenuto particolarmente a vigilare sull'osservanza dei termini di cui all'articolo 3 ed a curare personalmente la redazione dei verbali delle sedute, tenute dalla Commissione, in apposito registro, nel quale verranno annotate le deliberazioni all'esame della Commissione stessa, secondo l'ordine del giorno dei lavori.

 

     Art. 3.

     1. Sono soggetti al controllo della Commissione per l'approvazione gli atti delle istituzioni e degli enti, di cui all'articolo 1, che riguardano le seguenti materie:

     a) bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo;

     b) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente tre anni;

     c) liti attive e passive e transazioni;

     d) modifica di pianta organica e relativo regolamento;

     e) regolamenti interni;

     f) nomina del tesoriere e relativo contratto di servizio;

     g) atti che riguardano il patrimonio immobiliare delle istituzioni.

     2. Tutte le deliberazioni vanno trasmesse all'Assessorato regionale degli enti locali entro quindici giorni dalla loro adozione, in duplice copia autenticata se soggette ad approvazione, ed in unica copia per conoscenza negli altri casi.

     3. Il gruppo competente provvederà a trasmettere, entro sessanta giorni, con apposita relazione all'ufficio di segreteria della Commissione, nei casi di cui al comma 1, le deliberazioni che diventeranno esecutive se, nel termine di trenta giorni dalla relativa ricezione, la Commissione stessa non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone comunicazione all'ente interessato nello stesso termine. Il termine per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi è di quaranta giorni.

     4. I termini di cui al comma 3 vengono sospesi se l'Assessorato o la Commissione richiedono ulteriore documentazione in ordine alle deliberazioni prese in esame.

     5. L'Assessorato inoltre potrà richiedere, entro sessanta giorni, agli enti di cui all'articolo 1, chiarimenti sulle deliberazioni ricevute per conoscenza; tale richiesta sospende gli effetti degli atti che potranno essere inoltrati alla Commissione per l'ulteriore esame entro i trenta giorni successivi dalla ricezione, ai fini di un eventuale provvedimento di annullamento per vizi di legittimità.

 

     Art. 4.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge viene meno la facoltà per la Regione di avvalersi dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, come indicato all'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636.

 

     Art. 5.

     1. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1, quantificate per il 1994 in lire 200 milioni, graveranno sul capitolo 18951, rubrica Affari sociali, del bilancio della Regione.

 

     Art. 6.

     1. Nelle more dell'emanazione di una normativa regionale che disciplinerà organicamente tutta la materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. della Sicilia, che fruiscono di finanziamenti regionali per la loro gestione, sono integrati con un funzionario regionale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato, designato dall'Assessore regionale per gli enti locali.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.