§ 2.9.82 - L.R. 8 novembre 1988, n. 33.
Norme finanziarie per l'attuazione della legge di riordino dei servizi socioassistenziali in Sicilia, 9 maggio 1986, n. 22.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:08/11/1988
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Lo stanziamento previsto dalla lettera b dell'articolo 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socioassistenziali, è determinato, per il triennio [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. La dotazione del fondo straordinario istituito dall'articolo 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è determinata per il triennio 1988 - 1990 in lire 36.000 milioni di cui lire 6.000 [...]
Art. 4.      1. Agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standards regionali di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, possono [...]
Art. 5.      1. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 198890, pari a lire 550.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, per lire 364.000 milioni nel codice [...]
Art. 6.      1. Per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali già di competenza degli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, ed attribuite ai comuni a [...]


§ 2.9.82 - L.R. 8 novembre 1988, n. 33.

Norme finanziarie per l'attuazione della legge di riordino dei servizi socioassistenziali in Sicilia, 9 maggio 1986, n. 22.

(G.U.R. n. 49 del 12 novembre 1988)

 

Art. 1.

     1. Lo stanziamento previsto dalla lettera b dell'articolo 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socioassistenziali, è determinato, per il triennio 1988-90, in lire 502.000 milioni, dei quali lire 351.400 milioni per spese connesse al funzionamento dei servizi socioassistenziali e lire 150.600 milioni per spese di investimento.

     2. La dotazione di cui al precedente comma per il triennio 1988-90 è ripartita come segue:

     a) per il funzionamento dei servizi socioassistenziali:

     1) lire 64.400 milioni per l'anno 1988;

     2) lire 129.500 milioni per l'anno 1989;

     3) lire 157.500 milioni per l'anno 1990;

     b) per spese di investimento:

     1) lire 27.600 milioni per l'anno 1988;

     2) lire 55.500 milioni per l'anno 1989;

     3) lire 67.500 milioni per l'anno 1990.

     3. Le somme autorizzate dai precedenti commi, nonché quelle derivanti dall'articolo 2 a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, saranno iscritte in due distinti fondi, uno per servizi, l'altro per investimenti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, rubrica solidarietà sociale.

     4. A valere sugli stanziamenti di cui ai precedenti commi, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 saranno destinate all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui alle lettere l, o, p, q ed r dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché degli interventi e servizi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge medesima, secondo le percentuali previste dall'articolo 45 della stessa legge.

     5. La quota destinata al funzionamento dei servizi richiamati nel comma 4 ha carattere aggiuntivo ed è utilizzata, entro il limite del 10% del fondo previsto dall'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, per soddisfare particolari esigenze, al di fuori dei criteri di ripartizione prescritti dall'articolo 45, comma 1, lettera a, della stessa legge. All'erogazione della quota suddetta si provvede mediante apertura di credito in favore del sindaco nel cui territorio è ubicata la struttura, anche nel caso in cui vi accedano utenti aventi il domicilio di soccorso in altri comuni. Può provvedersi, altresì, mediante apertura di credito in favore di altro funzionario delegato [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. La dotazione del fondo straordinario istituito dall'articolo 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è determinata per il triennio 1988 - 1990 in lire 36.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'anno 1988, lire 10.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per l'anno 1990.

     2. Per una quota non inferiore al sessanta per cento il fondo di cui al precedente comma è destinato alla attuazione di programmi straordinari previsti dal medesimo articolo 47 della legge regionale di riordino; per la restante quota il fondo è destinato alle spese per l'attuazione dei fini di cui agli articoli 55 e 56 della stessa legge.

     3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione dell'Assessorato regionale degli enti locali, rubrica solidarietà sociale.

 

     Art. 4.

     1. Agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standards regionali di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, possono essere concessi contributi fino al cinquanta per cento delle spese da sostenere.

     2. Le modalità di accesso ai contributi previsti dal presente articolo sono predeterminate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 19881990 la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     4. Ai fini del comma 3 è istituito apposito capitolo di spesa per investimenti nella rubrica solidarietà sociale dell'Assessorato regionale degli enti locali.

 

     Art. 5.

     1. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 198890, pari a lire 550.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, per lire 364.000 milioni nel codice 05:00 Progetto strategico «E»: attivazione e qualificazione dell'intervento sociale e per lire 186.000 milioni nel codice 07.09 Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

     2. All'onere di lire 100.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 70.400 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 29.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     3. Con la legge annuale di approvazione del bilancio gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere adeguati in rapporto al fabbisogno rappresentato dai comuni per i servizi e gli interventi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

     4. A decorrere dal 1991 le quote di spesa previste dalla presente legge sono determinate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 6.

     1. Per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali già di competenza degli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, ed attribuite ai comuni a norma dell'articolo 16, primo comma, lettera i della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 19038 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, rubrica «Solidarietà sociale» per l'anno finanziario 1988.

     2. Le somme sono erogate ai comuni con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri gravanti sui comuni in conto anno finanziario 1987.

     4. L'ammontare complessivo delle somme da erogare ai comuni è rideterminato, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel caso in cui le assegnazioni dello Stato risultino superiori allo stanziamento iscritto nel bilancio regionale.

     5. Agli oneri ricadenti nei successivi esercizi finanziari si provvederà a norma degli articoli 4 e 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 15 maggio 1991, n. 21.

[2] Articolo abrogato con art. 27 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.