§ 2.9.65 - L.R. 12 marzo 1986, n. 10.
Provvedimenti a favore delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:12/03/1986
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      All'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, dopo le parole: «per la riparazione dei danni subiti da privati», sono aggiunte le seguenti: «e per risarcimento delle suppellettili e [...]
Art. 6.      Per le vittime dell'incidente verificatosi in Palermo il 25 novembre 1985, determinato dall'auto di scorta di un magistrato, il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un assegno una [...]
Art. 7.      Alla signora Salamone Anna, madre dell'agente di pubblica sicurezza assassinato da un killer della mafia, in via Notarbartolo a Palermo il 14 novembre del 1982, è concesso un assegno vitalizio [...]
Art. 8.      Al fine di non perdere la memoria storica di quanti magistrati, poliziotti, carabinieri, funzionario dello Stato e della Regione e dirigenti sindacali e politici che, al servizio dello Stato e [...]
Art. 9.      Per attestare la solidarietà della Regione siciliana alla signora Mauro Antonina, vedova del sindacalista Nicola Azoti, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere alla stessa un [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Per le finalità della presente legge è stanziata, per l'esercizio finanziario 1986, la somma di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio [...]
Art. 12.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.65 - L.R. 12 marzo 1986, n. 10.

Provvedimenti a favore delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.

(G.U.R. n. 12 del 15 marzo 1986).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     All'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, dopo le parole: «per la riparazione dei danni subiti da privati», sono aggiunte le seguenti: «e per risarcimento delle suppellettili e mobili».

 

     Art. 6.

     Per le vittime dell'incidente verificatosi in Palermo il 25 novembre 1985, determinato dall'auto di scorta di un magistrato, il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un assegno una tantum di lire 50 milioni ai genitori degli studenti deceduti. Agli studenti gravemente feriti si applicano i benefici previsti dall'art. 1.

 

     Art. 7.

     Alla signora Salamone Anna, madre dell'agente di pubblica sicurezza assassinato da un killer della mafia, in via Notarbartolo a Palermo il 14 novembre del 1982, è concesso un assegno vitalizio dello stesso ammontare previsto dalla legge regionale 31 maggio 1960, n. 15, e successive integrazioni e modifiche, da corrispondere in dodici mensilità con decorrenza dal 1° dicembre 1982.

 

     Art. 8.

     Al fine di non perdere la memoria storica di quanti magistrati, poliziotti, carabinieri, funzionario dello Stato e della Regione e dirigenti sindacali e politici che, al servizio dello Stato e in difesa della società democratica, sono morti per mano mafiosa, le amministrazioni comunali sono autorizzate, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di toponomastica, a intitolare loro strade o piazze e a porre lapidi commemorative.

 

     Art. 9.

     Per attestare la solidarietà della Regione siciliana alla signora Mauro Antonina, vedova del sindacalista Nicola Azoti, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere alla stessa un vitalizio di lire 6.000.000 annue da erogare in dodici mensilità.

 

     Art. 10. [1]

 

     Art. 11.

     Per le finalità della presente legge è stanziata, per l'esercizio finanziario 1986, la somma di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986.

     Gli oneri relativi agli esercizi successivi, da iscriversi tra le spese obbligatorie, saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 05.04: «Solidarietà sociale».

 

     Art. 12.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.