§ 2.9.38 - L.R. 6 maggio 1976, n. 47.
Concessione di un'indennità integrativa di accompagnamento in favore dei non vedenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:06/05/1976
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Fino a quando lo Stato non provvederà diversamente con apposite leggi, la Regione siciliana predispone in favore dei non vedenti residenti nel territorio regionale le provvidenze contenute nella [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° settembre 1976, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a corrispondere, al solo titolo della cecità, ai cittadini non vedenti, il cui deficit visivo sia [...]
Art. 3.      La domanda per ottenere l'indennità integrativa prevista dall'art. 2 è presentata dall'interessato all'Assessorato regionale degli enti locali tramite la sezione provinciale dell'Unione italiana [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 310 milioni per l'anno finanziario in corso e la spesa annua di lire 930 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.


§ 2.9.38 - L.R. 6 maggio 1976, n. 47.

Concessione di un'indennità integrativa di accompagnamento in favore dei non vedenti.

(G.U.R. 8 maggio 1976, n. 26).

 

Art. 1.

     Fino a quando lo Stato non provvederà diversamente con apposite leggi, la Regione siciliana predispone in favore dei non vedenti residenti nel territorio regionale le provvidenze contenute nella presente legge.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° settembre 1976, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a corrispondere, al solo titolo della cecità, ai cittadini non vedenti, il cui deficit visivo sia assoluto o limitato alla sola percezione dell'ombra o della luce, e purché la menomazione non sia dovuta a causa di guerra, di servizio o di lavoro, un'indennità integrativa di accompagnamento non riversibile di lire 15 mila mensili.

     L'indennità integrativa spetta ai cittadini non vedenti residenti nel territorio della Regione siciliana da almeno due anni dalla presentazione della domanda [1].

 

     Art. 3.

     La domanda per ottenere l'indennità integrativa prevista dall'art. 2 è presentata dall'interessato all'Assessorato regionale degli enti locali tramite la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato, e dovrà essere corredata:

     a) del certificato di nascita;

     b) del certificato di residenza con l'indicazione della data di iscrizione nei registri anagrafici;

     c) di un certificato rilasciato dalla prefettura attestante che l'interessato beneficia dell'indennità prevista dalla L. 3 giugno 1975, n. 160.

     L'indennità predetta decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda alla Sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi, nella cui giurisdizione territoriale di competenza risiede l'interessato.

     E' fatto obbligo ai beneficiari di far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali un certificato di esistenza in vita, alla fine di ogni anno [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 310 milioni per l'anno finanziario in corso e la spesa annua di lire 930 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

     All'onere di lire 310 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 10831 del bilancio medesimo.

     All'onere di lire 930 milioni ricadente nell'anno finanziario successivo a quello in corso si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 L.R. 1 agosto 1977, n. 76.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 L.R. 1 agosto 1977, n. 76.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 L.R. 1 agosto 1977, n. 76.