§ 2.9.29 - L.R. 5 ottobre 1965, n. 23.
Proroga e modifiche alle LL.RR. 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni, e 30 maggio 1962, n. 18, concernenti la concessione di un [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:05/10/1965
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nella L.R. 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni sono ulteriormente prorogate fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.
Art. 2.      La commissione di cui all'art. 4 della legge richiamata al precedente articolo può essere ripartita in tre sottocommissioni.
Art. 3.      L'emissione degli assegni previsti dalla sopradetta L.R. 21 ottobre 1957, n. 58 e 30 maggio 1962, n. 18 ha luogo bimestralmente, con unico assegno di importo pari a due mensilità.
Art. 4.      L'esame delle domande di ammissione al godimento degli assegni dei minorati fisici e psichici irrecuperabili di cui alla legge 30 maggio 1962, n. 18 è demandato ad una apposita commissione [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Ai vecchi lavoratori che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età l'assegno mensile viene concesso prescindendo dal requisito del lavoro subordinato ferme restando tutte le altre condizioni [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.29 - L.R. 5 ottobre 1965, n. 23.

Proroga e modifiche alle LL.RR. 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni, e 30 maggio 1962, n. 18, concernenti la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori e ai minorati fisici e psichici irrecuperabili.

(G.U.R. 6 ottobre 1965, n. 43).

 

Art. 1.

     Le disposizioni contenute nella L.R. 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni sono ulteriormente prorogate fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

 

     Art. 2.

     La commissione di cui all'art. 4 della legge richiamata al precedente articolo può essere ripartita in tre sottocommissioni.

     Il provvedimento è adottato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentito il parere del presidente della commissione stessa in ordine alla composizione delle sottocommissioni. Con lo stesso decreto l'Assessore nomina un segretario effettivo ed uno supplente per ciascuna sottocommissione.

 

     Art. 3.

     L'emissione degli assegni previsti dalla sopradetta L.R. 21 ottobre 1957, n. 58 e 30 maggio 1962, n. 18 ha luogo bimestralmente, con unico assegno di importo pari a due mensilità.

 

     Art. 4.

     L'esame delle domande di ammissione al godimento degli assegni dei minorati fisici e psichici irrecuperabili di cui alla legge 30 maggio 1962, n. 18 è demandato ad una apposita commissione composta:

     a) di un consigliere di Stato facente parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, designato dal Presidente del Consiglio medesimo, con funzioni di Presidente;

     b) di un consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della sezione regionale di controllo, quale vice-Presidente;

     c) del direttore regionale per l'assistenza e beneficenza dell'Assessorato regionale degli enti locali o, in sua vece, del capo della divisione competente;

     d) di un funzionario, di qualifica non inferiore a capo divisione, del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità designato dall'Assessore medesimo;

     e) di un rappresentante per ciascuno dei Patronati riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, designato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dai Patronati stessi;

     f) di un rappresentante scelto dall'Assessore regionale per gli enti locali, su terne della Libera associazione nazionale per i mutilati e gli invalidi civili.

     La commissione è assistita da un segretario effettivo ed uno supplente.

     La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     Ai vecchi lavoratori che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età l'assegno mensile viene concesso prescindendo dal requisito del lavoro subordinato ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dalla L. 21 ottobre 1957, n. 58 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Artt. 8. - 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 4 L.R. 21 ottobre 1957, n. 58.

[2] Modifica art. 5 L.R. 21 ottobre 1957, n. 58.

[3] Norme finanziarie.