§ 2.9.19 - L.R. 8 gennaio 1960, n. 1.
Modifiche alla L.R. 21 ottobre 1957, n. 58, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:08/01/1960
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'assegno mensile di cui all'art. 1 della L. 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto nella misura di lire 6.000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Fanno parte della commissione istituita con l'art. 4 della L. 21 ottobre 1957, n. 58, due ispettori regionali designati dal Presidente della Regione, con funzioni di vice Presidenti.
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1959 al Presidente ed ai vice Presidenti della commissione nonché al direttore regionale della solidarietà sociale che ne è componente di diritto a norma dell'art. 4 [...]
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è stanziata annualmente nel bilancio della Regione, la somma di lire 6 milioni che, per il corrente esercizio, sarà prelevata dal capitolo 38 dello stato di [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.


§ 2.9.19 - L.R. 8 gennaio 1960, n. 1.

Modifiche alla L.R. 21 ottobre 1957, n. 58, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(G.U.R. 8 gennaio 1960, n. 1).

 

Art. 1.

     L'assegno mensile di cui all'art. 1 della L. 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto nella misura di lire 6.000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile.

     Per essere ammessi a godere di questo assegno è necessario che il lavoratore abbia prestato la sua opera alle dipendenze di terzi e per un periodo di almeno otto anni. Per i lavoratori agricoli l'anno di lavoro è equiparato a 100 giornate lavorative.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Fanno parte della commissione istituita con l'art. 4 della L. 21 ottobre 1957, n. 58, due ispettori regionali designati dal Presidente della Regione, con funzioni di vice Presidenti.

     Per ciascuno dei componenti indicati nei numeri 4, 5 e 6 dell'anzidetto art. 4 gli assessori competenti designano, rispettivamente, un componente aggiunto.

     L'assessore nomina un segretario effettivo e un segretario supplente.

     La commissione decide con la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.

 

     Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1959 al Presidente ed ai vice Presidenti della commissione nonché al direttore regionale della solidarietà sociale che ne è componente di diritto a norma dell'art. 4 della citata L. 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza di lire 3.000.

     Per gli altri componenti è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di lire 2.000.

     Analogo gettone di presenza di lire 2.000 compete ai segretari.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è stanziata annualmente nel bilancio della Regione, la somma di lire 6 milioni che, per il corrente esercizio, sarà prelevata dal capitolo 38 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 2, primo comma, L.R. 21 ottobre 1957, n. 58.