§ 2.3.41 - L.R. 13 agosto 1979, n. 202.
Provvidenze integrative in materia sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:13/08/1979
Numero:202


Sommario
Art. 1.      L'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all'estero, [...]
Art. 2.      Nei casi di ricorso a strutture sanitarie pubbliche o ad altri istituti, enti e luoghi di cura convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia o all'estero, l'unità sanitaria [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 200 milioni.
Art. 4.      All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978, [...]
Art. 5.      In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 è introdotta la [...]
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 14-quinquies della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, aggiunto con l'art. 2 della L.R. 23 luglio 1977, n. 66, è abrogato.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.3.41 - L.R. 13 agosto 1979, n. 202.

Provvidenze integrative in materia sanitaria.

(G.U.R. 14 agosto 1979, n. 36).

 

Art. 1.

     L'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all'estero, previsti dagli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies e 14 sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, ovvero autorizzati in base alla vigente normativa in materia di cure all'estero, è autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, a concedere un contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno del malato e dell'eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l'assistenza [1].

     L'ammontare del contributo è determinato dall'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, in base ai parametri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità in relazione alle condizioni economiche delle famiglie degli ammalati. Esso non può superare, quanto alle spese di viaggio, il 60 per cento di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché già non rimborsabili a carico del fondo sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa in materia di cure all'estero; quanto alle spese di soggiorno il contributo è determinato in misura forfettaria e non può superare il 60 per cento di una diaria onnicomprensiva, determinata periodicamente con decreto dell'Assessore regionale per la sanità con riferimento a categorie di località omogenee [1].

     Tale contributo non può, in ogni caso, essere superiore ad un limite massimo che viene determinato all'inizio di ciascun anno dalla Giunta regionale tenuto conto delle variazioni dell'indice di aumento del costo della vita. Per l'anno 1979 la determinazione di detto limite massimo viene effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le condizioni economiche delle famiglie degli ammalati debbono essere comprovate da certificazione del Sindaco del Comune di residenza, oltre che da altra eventuale documentazione ritenuta utile dagli interessati.

 

     Art. 2.

     Nei casi di ricorso a strutture sanitarie pubbliche o ad altri istituti, enti e luoghi di cura convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia o all'estero, l'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito è autorizzata [2] a concedere il contributo di cui al precedente articolo qualora la necessità del ricorso alle strutture sanitarie pubbliche, istituti, enti e luoghi di cura medesimi, sia stata preventivamente riconosciuta con le modalità previste dagli artt. 14-ter e 14-quinquies della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 4.

     All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 5.

     In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 è introdotta la seguente variazione:

 

 

     Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 14-quinquies della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, aggiunto con l'art. 2 della L.R. 23 luglio 1977, n. 66, è abrogato.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 5 gennaio 1991, n. 3.

[1] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 5 gennaio 1991, n. 3.

[2] Parole così sostituite con art. 3 L.R. 5 gennaio 1991, n. 3.