§ 2.3.37 - L.R. 5 luglio 1978, n. 15.
Disciplina delle ferie e dell'orario dei turni delle farmacie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:05/07/1978
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione siciliana è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge ai fini della determinazione degli orari di [...]
Art. 2.      Nei giorni feriali le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di non meno di sette ore e mezza e non più di otto ore diurne, [...]
Art. 3.      Le farmacie urbane e rurali, non di turno, rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.
Art. 4.      Le farmacie urbane e rurali non di turno, rimangono chiuse per riposo una giornata infrasettimanale da determinarsi dal medico provinciale su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti.
Art. 5.      Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
Art. 6.      Nei giorni festivi e di chiusura per riposo infrasettimanale il servizio farmaceutico è assicurato:
Art. 7.      Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:
Art. 8.      Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dall'utente munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.
Art. 9.      Le farmacie urbane e rurali anche se appartenenti ad enti pubblici osservano chiusura annuali per ferie non inferiori a venti giorni e non superiori a trenta giorni, secondo turni stabiliti, [...]
Art. 10.      Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura e chiusura delle farmacie determinata a norma del precedente art. 2, gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e [...]
Art. 10-bis.      Salvo quanto previsto dall'art. 6, nei Comuni con una sola farmacia, il godimento del riposo infrasettimanale e delle ferie annuali possono essere altresì assicurati utilizzando un farmacista [...]
Art. 11.      All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello, predisposto a cura dell'ordine provinciale dei farmacisti, [...]
Art. 12.      Entro il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medici provinciali e i Sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effetti delle [...]
Art. 13.      Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 12, comma primo, restano in vigore i provvedimenti già emanati.
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.3.37 - L.R. 5 luglio 1978, n. 15.

Disciplina delle ferie e dell'orario dei turni delle farmacie.

(G.U.R. 8 luglio 1978, n. 29).

 

Art. 1.

     L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione siciliana è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura, dei turni di servizio feriali e festivi, del servizio notturno nonché della chiusura per riposo, festività e ferie.

 

     Art. 2.

     Nei giorni feriali le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di non meno di sette ore e mezza e non più di otto ore diurne, suddivise in due periodi dall'intervallo per riposo pomeridiano.

     Nei giorni feriali le farmacie rurali della Regione restano aperte per la durata complessiva di sette ore diurne, suddivise in due periodi dall'intervallo per riposo pomeridiano.

     Il servizio di assistenza farmaceutica nelle località in cui sono istituiti dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 1 della L. 8 marzo 1968, n. 221, deve essere assicurato durante il normale orario di apertura delle farmacie.

 

     Art. 3.

     Le farmacie urbane e rurali, non di turno, rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

 

     Art. 4.

     Le farmacie urbane e rurali non di turno, rimangono chiuse per riposo una giornata infrasettimanale da determinarsi dal medico provinciale su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:

     a) nei Comuni con oltre 25 mila abitanti: a turno e a battenti aperti [2];

     b) nei Comuni fino a 25 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata [2];

     c) nei Comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi Comune: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

 

     Art. 6.

     Nei giorni festivi e di chiusura per riposo infrasettimanale il servizio farmaceutico è assicurato:

     a) nei Comuni con oltre 25 mila abitanti: a turno ed a battenti aperti, dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza intervallo pomeridiano [2];

     b) nei Comuni fino a 25 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a battenti aperti nelle ore di servizio a chiamata durante l'intervallo pomeridiano [2];

     c) nei Comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi Comune: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

 

     Art. 7.

     Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:

     a) nei Comuni con oltre 50 mila abitanti: a turno e a battenti aperti fino alle ore 22, dopo, a chiamata con l'obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia fino all'ora di apertura;

     b) nei Comuni fino a 50 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata dall'ora di chiusura fino all'ora di apertura;

     c) nei Comuni con una farmacia e nelle frazioni di qualsiasi Comune: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

     Nei comuni con popolazione superiore a 130 mila abitanti il servizio notturno è assicurato da una farmacia ogni 130 mila abitanti o frazione non inferiore al 50 per cento.

     Nei comuni di cui al precedente comma, il servizio notturno potrà essere espletato in maniera continuativa da quelle farmacie che ne facciano richiesta, anche se in numero superiore a quello derivante dalla applicazione della presente legge.

     Qualora il numero delle farmacie richiedenti di cui al comma precedente risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione della presente legge, il servizio, per il numero residuo, è assicurato a turno da tutte le altre farmacie.

     E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 [3].

 

     Art. 8.

     Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dall'utente munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.

 

     Art. 9.

     Le farmacie urbane e rurali anche se appartenenti ad enti pubblici osservano chiusura annuali per ferie non inferiori a venti giorni e non superiori a trenta giorni, secondo turni stabiliti, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal medico provinciale con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 10.

     Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura e chiusura delle farmacie determinata a norma del precedente art. 2, gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti dal Sindaco del Comune interessato, in relazione alle esigenze locali su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentito l'ufficiale sanitario del Comune.

     I turni di servizio settimanale, diurni, notturni, festivi e per ferie delle farmacie urbane e rurali o ubicate nelle frazioni di qualsiasi Comune, sono stabiliti dal medico provinciale, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.

     I Sindaci dei Comuni interessati, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, stabiliranno un orario ridotto di apertura delle farmacie i cui titolari o gestori provvisori siano incaricati della gestione di dispensari farmaceutici.

 

     Art. 10-bis.

     Salvo quanto previsto dall'art. 6, nei Comuni con una sola farmacia, il godimento del riposo infrasettimanale e delle ferie annuali possono essere altresì assicurati utilizzando un farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, designato dallo stesso titolare della farmacia o dall'ordine provinciale dei farmacisti.

     Le determinazioni di cui al comma precedente devono essere comunicate al medico provinciale ed al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza [4].

 

     Art. 11.

     All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello, predisposto a cura dell'ordine provinciale dei farmacisti, indicante le farmacie aperte per servizio di turno festivo, infrasettimanale e notturno, nonché l'orario di apertura e chiusura.

 

     Art. 12.

     Entro il novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medici provinciali e i Sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

     Successive variazioni di carattere eccezionale che si rendesse necessario apportare ai turni di servizio, di chiusura infrasettimanale per riposo, per ferie annuali, per la frequenza a corsi di aggiornamento professionale, per lo svolgimento di attività di educazione sanitaria e socio assistenziale, per l'espletamento dei doveri inerenti a funzioni pubbliche elettive o per gravi motivi, vengono decise dagli ordini provinciali dei farmacisti, che sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della sanità, al medico provinciale e al Sindaco del Comune interessato e vengono autorizzate dal Sindaco del Comune interessato, anche in sanatoria.

 

     Art. 13.

     Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 12, comma primo, restano in vigore i provvedimenti già emanati.

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Secondo e terzo comma abrogati con art. 31 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[2] Lettera sostituita con art. 1 L.R. 30 marzo 1981.

[2] Lettera sostituita con art. 1 L.R. 30 marzo 1981.

[2] Lettera sostituita con art. 1 L.R. 30 marzo 1981.

[2] Lettera sostituita con art. 1 L.R. 30 marzo 1981.

[3] Articolo, già sostituito con art. 1 L.R. 30 marzo 1981, n. 47, successivamente così modificato con art. 31 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[4] Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 30 marzo 1981, n. 47.