§ 1.8.53 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 5.
Aggregazione al comune di Scaletta Zanclea della contrada Divieto del comune di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 denominazione e istituzione di comuni
Data:18/02/1986
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Al comune di Scaletta Zanclea è aggregata la contrada Divieto del territorio del comune di Messina, conformemente a quanto descritto nel progetto di delimitazione territoriale elaborato [...]
Art. 2.      Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.8.53 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 5.

Aggregazione al comune di Scaletta Zanclea della contrada Divieto del comune di Messina.

(G.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1986)

 

Art. 1.

     Al comune di Scaletta Zanclea è aggregata la contrada Divieto del territorio del comune di Messina, conformemente a quanto descritto nel progetto di delimitazione territoriale elaborato dall'ingegnere Andrea D'Andrea in data 16 dicembre 1971 e vistato dall'Ufficio del genio civile di Messina.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di scaletta Zanclea e Messina, ai sensi dell'art. 9 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6 e successive modifiche, e dell'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957 n. 3.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.