§ 1.6.130 - L.R. 23 ottobre 2001, n. 14.
Disciplina del referendum ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:23/10/2001
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Disciplina delle leggi che possono essere sottoposte a referendum.
Art. 2.  Promulgazione in caso di mancata richiesta.
Art. 3.  Richiesta di referendum.
Art. 4.  Richiesta avanzata da un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale.
Art. 5.  Iniziativa popolare.
Art. 6.  Modalità di raccolta delle firme.
Art. 7.  Deposito delle firme.
Art. 8.  Commissione regionale per il referendum.
Art. 9.  Decisione di regolarità della richiesta.
Art. 10.  Decisione di irregolarità della richiesta. Promulgazione.
Art. 11.  Indizione del referendum.
Art. 12.  Formula del quesito da sottoporre al referendum.
Art. 13.  Elettorato attivo.
Art. 14.  Operazioni di voto e di scrutinio.
Art. 15.  Le schede.
Art. 16.  L'ufficio provinciale per il referendum.
Art. 17.  Ufficio regionale per il referendum Proclamazione del risultato.
Art. 18.  Proteste e reclami.
Art. 19.  Modalità della proclamazione.
Art. 20.  Promulgazione della legge sottoposta a referendum.
Art. 21.  Pubblicazione del risultato del referendum sfavorevole all'approvazione della legge.
Art. 22.  Rinvio legislativo.
Art. 23.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.130 - L.R. 23 ottobre 2001, n. 14.

Disciplina del referendum ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto della Regione.

(G.U.R. 26 ottobre 2001, n. 14).

 

Art. 1. Disciplina delle leggi che possono essere sottoposte a referendum.

     1. Nei casi in cui l'Assemblea regionale approvi una legge di cui all'articolo 3, primo comma, articolo 8 bis, articolo 9, terzo comma ed articolo 41 bis dello Statuto, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente della Regione, indicando se l'approvazione sia avvenuta o meno con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

     2. Il Presidente della Regione, nel rispetto dell'articolo 28 dello Statuto della Regione, provvede all'immediata pubblicazione della legge con l'avvertenza che, entro tre mesi, un quinto dei membri dell'Assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori, ovvero un trentesimo degli elettori qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi, possono chiedere che si proceda a referendum popolare.

     3. La legge è inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

 

     Art. 2. Promulgazione in caso di mancata richiesta.

     1. Qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione non sia stata avanzata richiesta di referendum, il Presidente della Regione promulga la legge con la seguente formulata:

     "L'Assemblea regionale siciliana ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto regionale è stata avanzata;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

(Testo della legge)".

 

     Art. 3. Richiesta di referendum.

     1. La richiesta di referendum contiene l'indicazione della legge che si intende sottoporre alla votazione popolare e cita la data di approvazione, la data ed il numero della Gazzetta Ufficiale della Regione in cui essa è stata pubblicata.

     2. La richiesta deve pervenire all'apposita Commissione regionale per il referendum (d'ora in avanti Commissione) entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.

 

     Art. 4. Richiesta avanzata da un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale.

     1. Qualora la richiesta di referendum sia avanzata da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea regionale, le sottoscrizioni sono autenticate dalla segreteria generale dell'Assemblea regionale, la quale attesta al tempo stesso che essi sono deputati in carica. Non è necessaria altra documentazione.

     2. Alla richiesta è accompagnata la designazione di tre delegati a cura dei quali la richiesta è depositata.

     3. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Palermo da parte dei presentatori.

     4. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del segretario della Commissione. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

 

     Art. 5. Iniziativa popolare.

     1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a cinque, si presentano muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Sicilia, al segretario della Commissione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

     2. A cura della Commissione, di ciascuna iniziativa è dato immediato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Regione, pubblicata se necessario in edizione straordinaria, in cui vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 3.

     3. Per la raccolta delle firme sono usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3.

     4. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione, i fogli sono presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, che appongono ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituiscono ai presentatori entro due giorni dalla presentazione [1].

 

     Art. 6. Modalità di raccolta delle firme.

     1. La richiesta di referendum è effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 5.

     2. Accanto alle firme sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore ed il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

     3. Le firme sono autenticate ai sensi di legge. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data è indicato il numero di firme contenute nel foglio.

     4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

     5. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci rilasciano tali certificati entro quarantotto ore dalla richiesta.

 

     Art. 7. Deposito delle firme.

     1. Il deposito, presso la Commissione, dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Esso è effettuato da almeno cinque dei promotori, i quali dichiarano il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

     2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dai commi 3 e 4 dell'articolo 4.

 

     Art. 8. Commissione regionale per il referendum.

     1. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di elezioni la Commissione regionale per il referendum. Essa è composta da cinque membri, compresi il presidente ed il segretario, scelti fra i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

     2. La Commissione ha la durata della legislatura in cui è nominata.

     3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, con cui si individua altresì il presidente ed il segretario.

     4. La Commissione è assistita nei propri lavori da un'apposita segreteria istituita con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di elezioni. Il personale addetto può essere autorizzato ad espletare lavoro straordinario con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

     5. La Commissione decide sulla regolarità della richiesta di referendum entro quaranta giorni dal deposito delle firme. Qualora dovessero riscontrarsi vizi formali, la Commissione assegna ai presentatori il termine di quarantotto ore per sanare le irregolarità riscontrate. Entro le successive quarantotto ore la Commissione si pronuncia definitivamente [2].

     6. Per la validità delle riunioni della Commissione basta la presenza della maggioranza dei membri.

 

     Art. 9. Decisione di regolarità della richiesta.

     1. La decisione della Commissione sulla regolarità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea regionale. Essa è notificata, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti oppure ad almeno cinque dei promotori della richiesta degli elettori.

 

     Art. 10. Decisione di irregolarità della richiesta. Promulgazione.

     1. Qualora sia dichiarata l'irregolarità della richiesta la legge, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, viene promulgata con la seguente formula:

     "L'Assemblea regionale siciliana ha approvato;

La richiesta di referendum presentata ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto in data .......................................... è stata dichiarata irregolare dalla Commissione in

data.................................;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

(Testo della legge)".

 

     Art. 11. Indizione del referendum.

     1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che lo abbia ammesso.

     2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

     3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 1, del testo di un'altra legge di cui all'articolo 3, primo comma, articolo 8 bis, articolo 9, terzo comma ed articolo 41 bis dello Statuto, il Presidente della Regione può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 1, l'indizione del referendum, in modo che i due referendum si svolgano contemporaneamente con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

 

     Art. 12. Formula del quesito da sottoporre al referendum.

     1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente:

     "Approvate il testo della legge ............................... approvato dall'Assemblea regionale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione numero .............. del

..................................?".

 

     Art. 13. Elettorato attivo.

     1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

     2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge elettorale.

 

     Art. 14. Operazioni di voto e di scrutinio.

     1. L'ufficio di sezione per il referendum, nominato ai sensi della vigente legislazione regionale, è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno a scelta del presidente assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

     2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Assemblea regionale e dei promotori dei referendum.

     3. Alle designazioni dei rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato ai sensi di legge, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e per l'ufficio centrale persona munita di mandato autenticato da parte del presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

 

          Art. 15. Le schede.

     1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dall'Assessorato regionale degli enti locali con le caratteristiche risultanti dai modelli approvati con decreto del Presidente della Regione.

     2. Esse contengono il quesito formulato ai termini dell'articolo 12, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

     3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore sono consegnate più schede di colore diverso.

     4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

     5. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio di sezione per il referendum osserva, per lo scrutinio, l'ordine di deposito delle richieste di referendum.

 

     Art. 16. L'ufficio provinciale per il referendum.

     1. Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale designato dal presidente medesimo.

     3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum dei comuni della provincia, l'ufficio provinciale dei referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio regionale per il referendum, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi ed uno viene trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali.

     5. I delegati o i promotori della richiesta i referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di far copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

 

     Art. 17. Ufficio regionale per il referendum Proclamazione del risultato.

     1. Presso la Corte d'appello di Palermo è costituito l'Ufficio regionale per il referendum composto da tre magistrati nominati dal presidente della Corte d'appello entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati, il più anziano svolge le funzioni di presidente. Sono nominati anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello designato dal presidente medesimo.

     2. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge su cui si vota ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

     3. Il segretario redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso l'Ufficio stesso, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

 

     Art. 18. Proteste e reclami.

     1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio presentati agli uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 17, prima di procedere alle operazioni previste.

 

     Art. 19. Modalità della proclamazione.

     1. L'Ufficio centrale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum mediante attestazione che la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito ed un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

 

     Art. 20. Promulgazione della legge sottoposta a referendum.

     1. Il Presidente della Regione, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

     "L'Assemblea regionale siciliana ha approvato;

Il referendum indetto ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto regionale in data ............................................ ha dato risultato favorevole;

     Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (Testo della legge)".

 

     Art. 21. Pubblicazione del risultato del referendum sfavorevole all'approvazione della legge.

     1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge, il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale, cura la pubblicazione del risultato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 22. Rinvio legislativo.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali relative all'elezione dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 23.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 19 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[2] Comma così modificato dall’art. 39 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.