§ 1.6.112 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 45.
Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, riguardante inquadramento di personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:09/12/1996
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Il riassorbimento previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, deve intendersi nel senso che va attuato nel caso si verifichino vacanze in posti di qualifica [...]
Art. 2.      1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35 è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.
Art. 3. 
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.6.112 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 45.

Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, riguardante inquadramento di personale negli enti locali e dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, concernente il rinnovo dei CO.RE.CO.. Proroga del termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1995.

(G.U.R. 14 dicembre 1996, n. 62).

 

Art. 1.

     1. Il riassorbimento previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, deve intendersi nel senso che va attuato nel caso si verifichino vacanze in posti di qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti a quelli del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della stessa legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.

 

     Art. 2.

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35 è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 3.