§ 1.6.70 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 5.
Modifiche all'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana in tema di istituzione di comuni e norme sul decentramento amministrativo dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:17/02/1987
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. All'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2.      1. In caso di istituzione di nuovo comune per fusione di due o più enti comunali, nella ripartizione delle somme del fondo investimenti, di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, [...]
Art. 3.      1. All'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
Art. 4.      1. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno apportate al regolamento di esecuzione dell'Ordinamento amministrativo [...]


§ 1.6.70 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 5.

Modifiche all'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana in tema di istituzione di comuni e norme sul decentramento amministrativo dei servizi comunali nelle frazioni e borgate.

(G.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1987).

 

Art. 1.

     1. All'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

     l'art. 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     all'art. 7, nel primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     all'art. 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     all'art. 8, l'espressione finale «tremila abitanti» è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     l'art. 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. In caso di istituzione di nuovo comune per fusione di due o più enti comunali, nella ripartizione delle somme del fondo investimenti, di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è attribuita alla nuova amministrazione comunale, per un quinquennio, una somma pari al doppio dell'importo erogato per ciascun comune nell'anno anteriore alla fusione.

 

     Art. 3.

     1. All'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. All'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno apportate al regolamento di esecuzione dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, n. 3, le modifiche necessarie al suo adeguamento al testo vigente.