§ 1.6.25 - L.R. 8 ottobre 1964, n. 21.
Modifiche alla L.R. 15 marzo 1963, n. 16 concernente l'«ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:08/10/1964
Numero:21


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 170 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la L. 15 marzo 1963, n. 16, è soppresso.
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 1 della presente legge non si applicano ai Consigli comunali e ai Consigli di amministrazione straordinaria dei liberi consorzi in carica all'atto dell'entrata in vigore [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Il termine previsto dal penultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, per la presentazione delle candidature alle elezioni dei Consigli comunali, è [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.25 - L.R. 8 ottobre 1964, n. 21.

Modifiche alla L.R. 15 marzo 1963, n. 16 concernente l'«ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana».

(G.U.R. 10 ottobre 1964, n. 44).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 170 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la L. 15 marzo 1963, n. 16, è soppresso.

 

     Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 1 della presente legge non si applicano ai Consigli comunali e ai Consigli di amministrazione straordinaria dei liberi consorzi in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     Il termine previsto dal penultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, per la presentazione delle candidature alle elezioni dei Consigli comunali, è fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente la elezione.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modificava art. 169 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6; ora abrogato dall'art. 12 L.R. 12 giugno 1978, n. 12.

[2] Modifica art. 44 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.