§ 1.6.23 - L.R. 29 marzo 1963, n. 27.
Provvedimenti a favore dei Comuni siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:29/03/1963
Numero:27


Sommario
Art. 1.      A partire dall'esercizio 1962-63, la Presidenza della Regione è autorizzata ad accordare anticipazioni ai Comuni siciliani con popolazione fino a 50 mila abitanti, accettando in garanzia impegno [...]
Art. 2.      Le erogazioni delle anticipazioni di cui all'articolo precedente sono concesse di mese in mese in ragione di un dodicesimo del 70% dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio [...]
Art. 3.      Continuano ad applicarsi le norme di cui alla L. 3 aprile 1956, n. 22, per le anticipazioni dalla stessa prevista.
Art. 4.      Per l'esercizio finanziario in corso, ad integrazione delle quote di ripartizione dell'IGE e della imposta sui terreni ed a parziale rimborso di mancate entrate per esenzioni fiscali disposte [...]
Art. 5.      Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente si provvede mediante la contrazione di prestiti con gli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione aventi la durata massima di anni [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 1.6.23 - L.R. 29 marzo 1963, n. 27.

Provvedimenti a favore dei Comuni siciliani.

(G.U.R. 6 aprile 1963, n. 15).

 

Art. 1.

     A partire dall'esercizio 1962-63, la Presidenza della Regione è autorizzata ad accordare anticipazioni ai Comuni siciliani con popolazione fino a 50 mila abitanti, accettando in garanzia impegno di cessione sui mutui a pareggio di bilancio deliberati dai rispettivi consigli comunali quali risultano dalle proposte provvisoriamente formulate dalle Commissioni provinciali di controllo.

     Nel caso in cui i mutui provvisoriamente proposti dalle Commissioni provinciali di controllo non dovessero essere ammessi in sede di approvazione definitiva, gli enti locali devono rilasciare in garanzia delegazioni di pagamento a valere sulle quote sostitutive dei tributi soppressi in esecuzione della legge di riforma tributaria ed eventualmente cedere nei limiti di quanto dovuto i contributi che saranno concessi dal Fondo speciale per il risanamento dei bilanci comunali [1].

     Le anticipazioni sono concesse nella misura del 70% dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio proposta dalla Commissione provinciale di controllo competente.

     Nell'accoglimento delle richieste è data la precedenza ai Comuni minori per popolazione residente.

 

     Art. 2.

     Le erogazioni delle anticipazioni di cui all'articolo precedente sono concesse di mese in mese in ragione di un dodicesimo del 70% dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio proposta dalla Commissione provinciale di controllo competente.

 

     Art. 3.

     Continuano ad applicarsi le norme di cui alla L. 3 aprile 1956, n. 22, per le anticipazioni dalla stessa prevista.

 

     Art. 4.

     Per l'esercizio finanziario in corso, ad integrazione delle quote di ripartizione dell'IGE e della imposta sui terreni ed a parziale rimborso di mancate entrate per esenzioni fiscali disposte con legge regionale, la Presidenza della Regione è autorizzata a ripartire la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni tra i Comuni siciliani con popolazione fino a 35 mila abitanti.

     La ripartizione è effettuata in proporzione alla popolazione residente.

 

     Art. 5.

     Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente si provvede mediante la contrazione di prestiti con gli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione aventi la durata massima di anni sei e la protrazione di anni cinque.

     Per l'ammortamento del prestito di cui al comma precedente sarà iscritta la spesa di L. 125 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-1964 al 1967-68 nonché la spesa di L. 510 milioni all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilanci occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 14 L.R. 9 maggio 1974, n. 10.