§ 1.6.12 - L.R. 3 aprile 1956, n. 22.
Concessione di anticipazioni a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:03/04/1956
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Regione è autorizzato a concedere in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali della Regione anticipazioni, senza interessi, rivolte ad assicurare la continuità del [...]
Art. 2.      Le anticipazioni previste dall'articolo precedente devono avere carattere assolutamente integrative del fabbisogno occorrente per gli scopi nell'articolo stesso indicato e devono essere [...]
Art. 3.      Alla assegnazione delle somme necessarie per la concessione delle anticipazioni di cui alla presente legge si provvede con decreti dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, a [...]
Art. 4.      Alle anticipazioni già concesse all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 1.6.12 - L.R. 3 aprile 1956, n. 22.

Concessione di anticipazioni a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali.

(G.U.R. 3 aprile 1956, n. 23).

 

Art. 1.

     Il Governo della Regione è autorizzato a concedere in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali della Regione anticipazioni, senza interessi, rivolte ad assicurare la continuità del pagamento degli assegni al personale, del servizio di distribuzione di medicinali ai poveri e del servizio per la nettezza urbana, delle rette di ricovero e di spedalità.

 

     Art. 2.

     Le anticipazioni previste dall'articolo precedente devono avere carattere assolutamente integrative del fabbisogno occorrente per gli scopi nell'articolo stesso indicato e devono essere garantite:

     a) per i Comuni: dalla quota dell'imposta generale sull'entrata, dai diritti erariali sui pubblici spettacoli e dalla quota dell'imposta sui fabbricati e dell'imposta sui fondi rustici dovuti dalla Regione per il periodo di un anno, e da delegazioni mensili o bimestrali, accettate dagli esattori, scadenti non oltre i 12 mesi a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui le anticipazioni sono disposte;

     b) per le amministrazioni provinciali: dalla quota della imposta generale sull'entrata e dai tre quinti dell'addizionale 5% istituita con il R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, dovuti dalla Regione nel periodo di un anno e da delegazioni mensili o bimestrali, accettate dagli esattori, scadenti non oltre i 12 mesi a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui le anticipazioni vengono disposte.

     In casi assolutamente eccezionali, ove risulti comprovata la impossibilità di poter rilasciare le delegazioni previste dal comma precedente, la garanzia può essere data anche con cessioni sui mutui a pareggio dei bilanci, sempre che i mutui stessi siano stati deliberati, nei modi di legge, dalle amministrazioni interessate e la relativa contrattazione sia stata autorizzata da parte degli organi competenti.

 

     Art. 3.

     Alla assegnazione delle somme necessarie per la concessione delle anticipazioni di cui alla presente legge si provvede con decreti dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, a termini dell'art. 7 del D.L.vo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, iscrivendo le somme stesse fra quelle di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo medesimo [1].

 

     Art. 4.

     Alle anticipazioni già concesse all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Il D.L.vo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17 è stato abrogato dall'art. 1 L.R. 18 gennaio 1973, n. 2.