§ 1.4.157 - L.R. 9 agosto 2002, n. 8.
Norme per la semplificazione amministrativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:09/08/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 1.4.157 - L.R. 9 agosto 2002, n. 8.

Norme per la semplificazione amministrativa.

(G.U.R. 16 agosto 2002, n. 38).

 

Art. 1. Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

     1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno, presenta all’Assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi [1].

     2. Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni rendono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere [2].

     3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

     a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;

     b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

     c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

     d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

     e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all’adozione di provvedimenti amministrativi o all’acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;

     f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

     g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale;

     h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

     i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;

     l) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;

     m) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

     n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell’indennizzo;

     o) individuazione della struttura competente per l’istruttoria, nonché dell’organo politico o del dirigente competente all’adozione del provvedimento finale;

     p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedimentali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

     4. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

     5. La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell’azione amministrativa.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5.