§ 1.4.101 - L.R. 6 aprile 1983, n. 15.
Estensione al personale in quiescenza della Regione siciliana dei benefici previsti dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 1982, n. 93, per il personale in servizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:06/04/1983
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'adeguamento retributivo provvisorio previsto dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 1982, n. 93, con decorrenza ivi prevista, è attribuito altresì al personale dell'Amministrazione regionale con [...]
Art. 2.      Ai titolari di pensione o di assegno vitalizio a carico dell'Amministrazione regionale, collocati a riposo in data non successiva al 1° gennaio 1982, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad [...]
Art. 3.      Per le finalità dell'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 5.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.101 - L.R. 6 aprile 1983, n. 15.

Estensione al personale in quiescenza della Regione siciliana dei benefici previsti dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 1982, n. 93, per il personale in servizio.

(G.U.R. 9 aprile 1983, n. 15).

 

Art. 1.

     L'adeguamento retributivo provvisorio previsto dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 1982, n. 93, con decorrenza ivi prevista, è attribuito altresì al personale dell'Amministrazione regionale con qualifica superiore a dirigente od equiparato.

     L'onere relativo, valutato in lire 100 milioni, trova copertura con la spesa autorizzata con l'art. 7 della L.R. 5 agosto 1982, n. 93.

 

     Art. 2.

     Ai titolari di pensione o di assegno vitalizio a carico dell'Amministrazione regionale, collocati a riposo in data non successiva al 1° gennaio 1982, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, dalla suddetta data, acconti mensili sui miglioramenti che agli stessi saranno attribuiti per il periodo 1982-1984, in misura pari al 12% dell'importo annuo lordo della pensione o assegno vitalizio spettante al 1° gennaio 1982.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Per le finalità dell'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 5.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 3 L.R. 13 dicembre 1983, n. 115.