§ 1.4.9 - L.R. 28 agosto 1949, n. 53.
Modifiche all'ordinamento ed agli organici dell'Amministrazione centrale della Regione [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:28/08/1949
Numero:53


Sommario
Art. 1.      I decreti legislativi presidenziali 31 ottobre 1948, nn. 30 e 39, dalla data in cui hanno effetto le disposizioni della presente legge sono abrogati.
Art. 2.      Sono approvati l'ordinamento e gli organi ci provvisori della Presidenza della Regione, degli Uffici ad essa aggregati, degli Assessorati delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dei [...]
Art. 3.      Al personale di ruolo, previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente, si applicano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dello [...]
Art. 4.      I posti di cui alle annesse tabelle organiche possono essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale di grado e gruppo corrispondenti, distaccato presso la Regione.
Art. 5.      Sino a quando non saranno ricoperti tutti i posti di ruolo degli organici dell'Amministrazione centrale della Regione, è in facoltà del Governo di assumere personale non di ruolo nelle categorie [...]
Art. 6.      L'assunzione del personale non di ruolo, il passaggio di categoria ed il licenziamento ove ne ricorrano le condizioni sono disposti con decreto del Presidente della Regione, ovvero [...]
Art. 7.      Al personale non di ruolo fin qui assunto si applicano le disposizioni relative al similare personale dell'Amministrazione dello Stato, di cui alle norme del R.D. 4 febbraio 1937, n. 100, [...]
Art. 8.      Il personale distaccato dalla Regione presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, è considerato in soprannumero rispetto [...]
Art. 9. 
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Il personale dei Gabinetti collabora rispettivamente con il Presidente e con gli Assessori nell'espletamento dei loro compiti.
Art. 12.      Il personale da includere nei Gabinetti deve normalmente essere scelto tra i funzionari e gli impiegati in servizio nell'Amministrazione della Regione, ed in linea eccezionale fra i funzionari [...]
Art. 13.      Al personale in servizio nei Gabinetti specificato nel precedente art. 9 spetta una indennità stabilita nella misura mensile pari all'importo del compenso corrispondente al seguente numero di [...]
Art. 14.      In linea del tutto eccezionale, fino all'attuazione dell'organico definitivo e nei limiti numerici di cui all'art. 5, il Governo ha facoltà di ricoprire i posti di cui alle annesse tabelle col [...]
Art. 15.      Con le stesse limitazioni di cui al primo comma del Precedente articolo e nei limiti numerici di cui all'art. 5 i posti di cui alle annesse tabelle organiche, possono essere anche coperti con. [...]
Art. 16.      I posti di cui all'annessa tabella L. limitatamente a n. 5 unità possono essere coperti sempre fino all'attuazione dell'organico definitivo, anche con personale distaccato dagli Enti provinciali [...]
Art. 17.      Al personale dipendente dallo Stato. non inquadrabile neppure provvisoriamente, il quale, per motivi di carattere contingente, presti tuttavia temporaneamente servizio presso la Presidenza e gli [...]
Art. 18.      Al personale di ruolo dell'amministrazione statale, regolarmente distaccato presso la Regione Siciliana nonché a quello che sarà distaccato in virtù della presente legge e che abbia, di fatto, [...]
Art. 19.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 20.      Gli organici di cui all'art. 2 della presente legge hanno effetto dal:
Art. 21.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno Stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.9 - L.R. 28 agosto 1949, n. 53.

Modifiche all'ordinamento ed agli organici dell'Amministrazione centrale della Regione [*].

(G.U.R. 16 settembre 1949, n. 41).

 

Art. 1.

     I decreti legislativi presidenziali 31 ottobre 1948, nn. 30 e 39, dalla data in cui hanno effetto le disposizioni della presente legge sono abrogati.

 

     Art. 2.

     Sono approvati l'ordinamento e gli organi ci provvisori della Presidenza della Regione, degli Uffici ad essa aggregati, degli Assessorati delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale, dell'igiene e della sanità e del turismo e dello spettacolo, secondo le tabelle annesse alla presente legge sotto le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L.

 

     Art. 3.

     Al personale di ruolo, previsto nell'organico provvisorio di cui all'articolo precedente, si applicano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 4.

     I posti di cui alle annesse tabelle organiche possono essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale di grado e gruppo corrispondenti, distaccato presso la Regione.

     Il distacco è di volta in volta attuato d'intesa con l'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 5.

     Sino a quando non saranno ricoperti tutti i posti di ruolo degli organici dell'Amministrazione centrale della Regione, è in facoltà del Governo di assumere personale non di ruolo nelle categorie corrispondenti ai vari gruppi di personale di ruolo, in misura non superiore ai sei decimi del numero dei posti previsti per ogni gruppo, escluso il personale subalterno per il quale tale misura è elevata ad otto decimi. La frazione di posto si considera come un posto.

     In ogni caso, però, i posti occupati con personale di ruolo e non di ruolo, non possono superare il limite numerico totale della rispettiva tabella organica.

     E' pure in facoltà del Presidente o dell'Assessore competente, quando speciali circostanze lo giustifichino, di assumere personale non di ruolo di seconda categoria oltre l'aliquota di sei decimi del corrispondente gruppo, purché a carico dei sei decimi dei posti disponibili per il personale non di ruolo di prima categoria.

 

     Art. 6.

     L'assunzione del personale non di ruolo, il passaggio di categoria ed il licenziamento ove ne ricorrano le condizioni sono disposti con decreto del Presidente della Regione, ovvero dall'Assessore competente, da registrarsi alla Corte dei Conti.

     Per la nomina del personale non di ruolo nelle diverse categorie fino a quando si sarà provveduto alla emanazione dei regolamenti del personale di ciascuna amministrazione regionale è necessario il possesso dei seguenti titoli di studio:

     a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore per la categoria I;

     b) il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado, per la categoria II;

     c) il diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, per la categoria III;

     d) certificato di compimento della scuola elementare inferiore, o attestato di saper leggere e scrivere, per la categoria IV.

 

     Art. 7.

     Al personale non di ruolo fin qui assunto si applicano le disposizioni relative al similare personale dell'Amministrazione dello Stato, di cui alle norme del R.D. 4 febbraio 1937, n. 100, D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948 n. 246, e decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Il servizio non di ruolo in ogni caso non conferisce il diritto a stabile collocamento.

 

     Art. 8.

     Il personale distaccato dalla Regione presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, è considerato in soprannumero rispetto al limite previsto dalle annesse tabelle, per ciascun gruppo grado e categoria e altresì rispetto alla misura di sei decimi di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 9. [1]

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali hanno alle proprie esclusive dipendenze un ufficio di Gabinetto.

     Il Gabinetto del Presidente della Regione è costituito dal Capo di gabinetto, da un Segretario particolare e da 8 addetti, dei quali soltanto due con qualifica superiore al coeff. 325.

     Il Gabinetto degli Assessori regionali è costituito da un Capo di Gabinetto, da un Segretario particolare, e da 6 addetti dei quali soltanto uno con qualifica superiore al coeff. 325.

     I limiti predetti possono essere elevati, per motivate esigenze, di non più di 5 unità per Gabinetto del Presidente della Regione e di non più di 4 unità per i Gabinetti degli Assessori regionali.

     La composizione degli uffici di Gabinetto è stabilita con decreto del Presidente della Regione e dei singoli Assessori.

     Dei componenti anzidetti soltanto il Segretario può essere scelto tra estranei all'Amministrazione regionale.

     E' fatto vieto di destinare o di utilizzare comunque altro personale, anche se dello stesso ramo di amministrazione, agli uffici di Gabinetto oltre quello sopraspecificato.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 11.

     Il personale dei Gabinetti collabora rispettivamente con il Presidente e con gli Assessori nell'espletamento dei loro compiti.

     Il personale delle Segreterie particolari attende alla corrispondenza dei medesimi, ma non può interferire nei compiti degli uffici amministrativi.

 

     Art. 12.

     Il personale da includere nei Gabinetti deve normalmente essere scelto tra i funzionari e gli impiegati in servizio nell'Amministrazione della Regione, ed in linea eccezionale fra i funzionari ed impiegati in pianta stabile di altri Enti od Istituti pubblici con il consenso delle Amministrazioni interessate.

     I relativi emolumenti sono ad esclusivo carico della Regione.

     Soltanto il Segretario particolare sia del Presidente che degli Assessori può essere scelto anche tra gli estranei agli uffici, Enti od Istituti suddetti.

     Il Segretario particolare ed il personale di altri Enti od Istituti pubblici destinati ai Gabinetti non va computato ai fini dei limiti numerici previsti dalle annesse tabelle organiche.

 

     Art. 13.

     Al personale in servizio nei Gabinetti specificato nel precedente art. 9 spetta una indennità stabilita nella misura mensile pari all'importo del compenso corrispondente al seguente numero di ore di lavoro straordinario inerente al grado rivestito o al grado a cui gli estranei

all'Amministrazione statale o regionale addetti ai Gabinetti sono parificati nel trattamento economico, giusta quanto contemplato nel comma seguente, considerato come prestato in ore diurne feriali da personale in servizio nei Comuni con oltre 300.000 abitanti:

     - 100 ore per il personale di grado V e superiori;

     - 115 ore per il personale di grado VI;

     - 120 ore per il personale dei gradi VII ed inferiori.

     Per il personale estraneo all'Amministrazione sarà stabilito con il decreto di nomina il grado gerarchico di equiparazione, il quale, in nessun caso, può essere superiore al VII.

     La determinazione del grado di equiparazione di cui al comma precedente serve:

     a) per il personale di cui al primo comma dell'art. 12 agli effetti della determinazione della indennità di Gabinetto ed in genere delle competenze fondamentali ed accessorie, in quanto dovute;

     b) per il personale di cui al secondo comma dello stesso art. 12 agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie, in quanto dovute.

     Al personale che fruisce della indennità di Gabinetto non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario compiuto oltre l'orario normale.

     Per il personale subalterno in servizio presso i Gabinetti, il limite massimo di ore di lavoro straordinario retribuibile di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, è elevato a 120 ore.

     Al personale in servizio presso la Segreteria della Giunta Regionale può essere attribuita con decreto del Presidente della Regione l'indennità di Gabinetto, nelle misure sopra indicate, limitatamente a cinque unirà di personale.

     I limiti delle ore di lavoro straordinario retribuibile, stabiliti nei primi due commi dell'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 19, sono elevati a 120 ore per non oltre otto unità del personale in servizio presso l'Ufficio Legislativo e Gazzetta Ufficiale e per non più di tre unità in servizio presso l'Ufficio Stampa. Tali unità sono escluse dal computo di cui al 2 comma dell'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 19 [3].

 

Disposizioni transitorie.

 

     Art. 14.

     In linea del tutto eccezionale, fino all'attuazione dell'organico definitivo e nei limiti numerici di cui all'art. 5, il Governo ha facoltà di ricoprire i posti di cui alle annesse tabelle col personale in pianta organica dipendente da Enti ed Istituti pubblici, già comandato presso l'Alto Commissariato per la Sicilia il quale, alla data della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione della Regione.

     Detto personale conserva il trattamento, per competenze fondamentali, spettantegli presso l'Ente od Istituto di provenienza. il Cui onere, a totale carico della Regione, decorre dall'inizio del servizio effettivo presso la medesima.

     Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e per la liquidazione delle eventuali competenze accessorie, si applicano le norme contenute nell'art. 14, comma quinto, del decreto legislativo 11 novembre 1945, n. 722.

 

     Art. 15.

     Con le stesse limitazioni di cui al primo comma del Precedente articolo e nei limiti numerici di cui all'art. 5 i posti di cui alle annesse tabelle organiche, possono essere anche coperti con. personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa Italiana di gruppo e grado corrispondente o con personale di ruolo dipendente da Enti locali ovvero con personale in pianta stabile di altri Istituti pubblici o Enti dipendenti o vigilati dall'Amministrazione regionale o da quella statale, il quale, alla data del 31 dicembre 1948, prestava servizio nell'Amministrazione centrale della Regione.

     Il Personale sopra indicato conserva il trattamento. per competenze fondamentali spettantegli presso l'Amministrazione di provenienza, il cui onere a totale carico della Regione decorre dall'inizio del sevizio effettivo presso la medesima.

 

     Art. 16.

     I posti di cui all'annessa tabella L. limitatamente a n. 5 unità possono essere coperti sempre fino all'attuazione dell'organico definitivo, anche con personale distaccato dagli Enti provinciali per il Turismo e dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

     Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e per la liquidazione delle eventuali competenze accessorie si applicano norme contenute nell'art. 14. comma quinto del decreto legislativo 2l novembre 1945, n. 722.

 

     Art. 17.

     Al personale dipendente dallo Stato. non inquadrabile neppure provvisoriamente, il quale, per motivi di carattere contingente, presti tuttavia temporaneamente servizio presso la Presidenza e gli Uffici autonomi ad essa aggregati, possono essere corrisposte. sul bilancio della Regione, le competenze accessorie comuni e quelle particolari della categoria spettantigli.

     Il numero complessivo dei funzionari ed impiegati ai quali si può applicare la disposizione precedente non può eccedere il decimo dei posti previsti dalle rispettive tabelle organiche A e B.

     La frazione di posto si considera come un posto.

 

     Art. 18.

     Al personale di ruolo dell'amministrazione statale, regolarmente distaccato presso la Regione Siciliana nonché a quello che sarà distaccato in virtù della presente legge e che abbia, di fatto, in attesa di inquadramento già prestato servizio, può essere corrisposto, in via di sanatoria, per il periodo relativo a detto sevizio, un trattamento economico pari a quello spettantegli per il proprio rapporto di impiego.

 

Disposizioni finali.

 

     Art. 19.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 20.

     Gli organici di cui all'art. 2 della presente legge hanno effetto dal:

     giorno 1 novembre 1948, per quelli di cui alle tabelle A, B, limitatamente alle lettere a) ed f), C, D, E, F G;

     giorno 10 marzo 1948, per quelli di cui alla tabella I;

     giorno 13 gennaio 1949, per quelli di cui alla tabella bella B, limitatamente alle lettere a), b), d), e) e g), e alla tabella L.

 

     Art. 21.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno Stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).

 

 


[*] Vedi ora LL.RR. 23 marzo 1971, n. 7, 29 dicembre 1980, n. 145, 29 ottobre 1985, n. 41, e D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70. Non risultano superate le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 della presente legge.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1968, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 aprile 1968, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del Decreto Lgs. P. Reg 30 giugno 1950, n. 23.