§ 3.4.7 – L.R. 7 febbraio 1958, n. 1.
Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:07/02/1958
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare l'esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazione dei monumenti e di altre opere di riconosciuto interesse archeologico, [...]
Art. 6.      Per l'esecuzione delle opere previste negli artt. 4 e 5 della presente legge, le dichiarazioni di cui alla lettera d) dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna vengono effettuate con [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi


§ 3.4.7 – L.R. 7 febbraio 1958, n. 1.

Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.

(B.U. 25 marzo 1958, n. 11).

 

Art. 1. [1]

     [La vigilanza sui musei degli enti locali della Sardegna è esercitata dalla Regione tramite l'Assessorato alla pubblica istruzione.]

 

     Art. 2. [2]

     [Gli enti locali devono provvedere all'amministrazione, alla conservazione e all'incremento dei musei di loro pertinenza, col rispetto della funzione pubblica della istituzione.

     Salva l'osservanza delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, gli stessi non possono alienare o comunque cedere sotto qualsiasi titolo i beni dei musei senza l'autorizzazione dell'Assessorato alla pubblica istruzione.

     Detta autorizzazione è altresì necessaria per procedere a lavori di restauro o di modificazione del materiale custodito nei musei e per l'introduzione o l'esportazione di cose dai medesimi.]

 

     Art. 3. [3]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per la costruzione di musei regionali, ed a concedere contributi agli enti locali per la costruzione di nuovi musei, il riattamento l'attrezzatura e l'incremento di quelli esistenti.]

 

     Art. 4. [4]

     Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato a norma dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica e delle vigenti leggi in materia di antichità e belle arti, la Regione vigila, a mezzo dell'Assessorato alla pubblica istruzione, sul patrimonio storico, archeologico, etnografico, speleologico della Sardegna.

     L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare l'esecuzione di lavori di ricerche e sistemazione intesi a sviluppare e valorizzare il patrimonio predetto secondo un piano annuale di lavori, proposto dall'Assessorato alla pubblica istruzione.

     Le cose mobili ritrovate saranno depositate nel museo di più agevole accesso ed in seguito distribuite secondo accordi col Ministero della pubblica istruzione tra i musei della Sardegna, con preferenza per quello più vicino, fatti salvi i diritti dei terzi e la unitarietà delle collezioni.

     Le spese di liquidazione dei detti diritti, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono a carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare l'esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazione dei monumenti e di altre opere di riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico della Sardegna.

 

     Art. 6.

     Per l'esecuzione delle opere previste negli artt. 4 e 5 della presente legge, le dichiarazioni di cui alla lettera d) dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

 

     Art. 7. [5]

     Salva la competenza attribuita all'Amministrazione regionale dalla presente legge, nulla è innovato per quanto dispongono le leggi dello Stato in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, e per la competenza attribuita da tali leggi al Ministero della pubblica istruzione ed ai propri organi locali.

     Per l'esecuzione delle opere indicate negli artt. 4 e 5 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, ai consorzi dei comuni, alle Comunità montane, agli organismi comprensoriali, nonché ad altri organismi pubblici interessati.

     In caso di inadempienza dei soggetti autorizzati, indicati al comma precedente, la stessa Amministrazione regionale può provvedere direttamente all'esecuzione delle predette opere tramite l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

     I finanziamenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di un programma di intervento annuale approvato dalla Giunta regionale.

     Il programma di cui al comma precedente predisposto dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, individua le priorità di intervento, i soggetti affidatari e fissa le modalità di

esecuzione.

 

     Art. 8.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[4] Per una modifica del presente articolo, vedi l’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[5] Articolo già modificato dalla L.R. 14 febbraio 1969, n. 2 e così nuovamente modificato dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 1979, n. 49.