§ 2.9.26 – L.R. 16 giugno 1994, n. 32.
Delega di funzioni in materia di commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 commercio
Data:16/06/1994
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Delega in materia di commercio su aree pubbliche).
Art. 2.  (Procedure di espletamento).
Art. 3.  (Delega in materia di politica commerciale).
Art. 4.  (Modifiche alle aree sovracomunali).
Art. 5.  (Predisposizione dei piani comunali ed intercomunali).
Art. 6.  (Risorse per l'esercizio della delega).
Art. 7.  (Norma finanziaria)


§ 2.9.26 – L.R. 16 giugno 1994, n. 32. [1]

Delega di funzioni in materia di commercio.

(B.U. 20 giugno 1994, n. 20).

 

Art. 1. (Delega in materia di commercio su aree pubbliche).

     1. Le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42, della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, sono delegate alle amministrazioni provinciali.

 

     Art. 2. (Procedure di espletamento).

     1. Le Province ed i Comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative loro assegnate e inerenti il commercio su aree pubbliche, si attengono al disposto del titolo VIII della citata legge regionale n. 35/91 e, nelle more dell'approvazione del suo regolamento di attuazione, alle norme dettate dal D.M. 4 giugno 1993. n. 248. in quanto applicabili.

 

     Art. 3. (Delega in materia di politica commerciale).

     1. La predisposizione dei piani di politica commerciale relativi alle sub-aree di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 35/91, individuate dal piano regionale di politica commerciale, è delegata alle Province con riguardo ai contenuti indicati dall'articolo 6 della legge citata non definiti nel suddetto piano.

     2. Le Province provvedono all'adozione degli atti di propria competenza entro tre mesi dalla pubblicazione del piano regionale di politica commerciale.

     3. In sede di prima applicazione il termine è fissato in mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Modifiche alle aree sovracomunali).

     1. Le Province, sulla base di motivate richieste da parte dei Comuni interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di politica commerciale, definiscono entro gli ulteriori sessanta giorni le eventuali modifiche alle aree sovracomunali come individuate nel piano.

     2. In sede di prima applicazione il termine assegnato alle Province, fermo restando quello previsto per i Comuni interessati dall'articolo 2 del piano regionale vigente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Predisposizione dei piani comunali ed intercomunali).

     1. A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale n. 35 del 1991, i termini per la predisposizione e l'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali individuati al medesimo articolo, decorrono dalla data di esecutività della delibera del Consiglio provinciale di approvazione dei sub-piani.

 

     Art. 6. (Risorse per l'esercizio della delega).

     1. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 le Province fanno fronte attraverso:

     a) la riscossione diretta delle vigenti tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative approvate con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, cos) come modificato dal decreto legge 30 dicembre 1993. n. 533, art. 11, comma 2;

     b) la concessione di un contributo integrativo determinato di anno in anno da parte dell'Amministrazione regionale rapportato al numero di autorizzazioni rilasciate da ciascuna Provincia nell'anno precedente gravante sul capitolo 07056:

 

1994      lire  350.000.000

1995      lire  350.000.000

1996      lire  350.000.000

 

     2. Per le funzioni di cui all'articolo 3 alle Province e assegnato da parte dell'Amministrazione regionale un contributo rapportato al numero dei cittadini residenti e fluttuanti di ciascuna area programma gravante sul capitolo 07056:

 

1994      lire  630.000.000

1995      lire  250 000.000

1996      lire  250.000.000

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 980.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 600.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 07056 del bilancio della Regione e sul capitolo corrispondente dei bilanci negli anni successivi.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994

- 1995 e 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 27 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.