§ VI.4.8 – L.R. 4 agosto 1999, n. 25.
Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.4 demanio e patrimonio
Data:04/08/1999
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Modalità per l'esercizio delle funzioni delegate).
Art. 3.  (Piano di utilizzazione del demanio marittimo).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ VI.4.8 – L.R. 4 agosto 1999, n. 25. [1]

Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(B.U. 6 agosto 1999, n. 85).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo, nella fase di prima attuazione della relativa attività funzionale, nonché l'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni in materia di demanio marittimo dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le quali vengono mantenute in capo alla Regione Puglia.

 

     Art. 2. (Modalità per l'esercizio delle funzioni delegate).

     1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono espletate dalla Regione in conformità delle disposizioni del codice di navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle altre disposizioni nazionali legislative e regolamentari vigenti in materia.

     2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, fino alla definizione dell'assetto operativo del settore, la Regione si avvale di strutture interne o delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti sulla base di apposita convenzione da stipularsi, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni della legge 31 dicembre 1996, n. 647.

     3. Le funzioni amministrative di competenza regionale sono esercitate dalla Giunta Regionale o dall'Assessore competente in materia di demanio marittimo, se delegato, mediante apposita struttura organizzativa da istituire nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Nell'ambito dell'attività istruttoria dell'azione amministrativa delegata e/o conferita alla Regione, i pareri di cui all'articolo 12 del regolamento del codice di navigazione in vigore sono rilasciati dagli uffici regionali competenti.

     4. L'attività di vigilanza o le istruttorie per i provvedimenti di regolarizzazione dell'uso improprio delle aree demaniali marittime, fino alla completa operatività della struttura organizzativa prevista in materia, possono essere svolte dai soggetti convenzionati per l'esercizio delle funzioni in materia delegate di cui al comma 2, sulla base dei regolamenti approvati dalla Giunta Regionale.

     5. L'ammontare dell'imposta regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella misura del dieci per cento del canone.

     6. Per l'esercizio finanziario 1999 non si applica l'imposta regionale di cui al comma 5.

 

     Art. 3. (Piano di utilizzazione del demanio marittimo).

     1. Su proposta della Giunta Regionale, il Consiglio approva il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, previsto dall'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. La Giunta Regionale predispone gli atti necessari ed emana apposite direttive per la redazione del piano nel rispetto degli adempimenti previsti dal comma 3 dello stesso articolo 6.

     2. Fino all'approvazione del piano di cui al comma 1, la Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, emana le direttive intese ad individuare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per l'esercizio finanziario 1999 in lire di 100 milioni, si fa fronte quanto a lire 50 milioni con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 003690 e quanto a lire 50 milioni con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 003692 del medesimo bilancio regionale per l'esercizio 1999.

     2. Per gli esercizi successivi al 1999 si provvede con appositi stanziamenti nei pertinenti capitoli.


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 23 giugno 2006, n. 17.