§ VI.3.25 - L.R. 20 gennaio 1993, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:20/01/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, è autorizzato l'esercizio [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria ed inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero [...]
Art. 3.      1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1993, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate [...]


§ VI.3.25 - L.R. 20 gennaio 1993, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.

(B.U. 25 gennaio 1993, n. 11).

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1992, come approvati con la Legge Regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni [1].

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria ed inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi [2].

     2. In applicazione del terzo comma dell'art. 50 della Legge Regionale 30.05.1977, n. 17 e successive modificazioni, è sospesa dal 10 gennaio 1993 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie non inderogabili [3].

 

     Art. 3.

     1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1993, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Il termine di cui al presente articolo è prorogato al 30 aprile 1993 ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 30.5.1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1993, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 8 marzo 1993, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 1993, n. 7.