§ V.3.24 - L.R. 8 marzo 2007, n. 3.
Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 lavori pubblici
Data:08/03/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio [...]


§ V.3.24 - L.R. 8 marzo 2007, n. 3.

Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005).

(B.U. 14 marzo 2007, n. 37).

 

Art. 1.

     1. Al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo).

     1. All’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, l’approvazione del progetto deliberata ai soli fini urbanistici da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, senza la necessità di approvazione regionale”;

     b) al comma 3 dell’articolo 12 dopo la parola “deliberata” sono inserite le seguenti: “ ai soli fini urbanistici ”;

     c) dopo il comma 1 dell’articolo 15 è inserito il seguente:

     “1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito della propria attività di indirizzo, stabilisce criteri idonei a definire la particolare natura delle opere e il correlato carattere di particolare urgenza dei relativi lavori, per i quali è consentito all’autorità espropriante l’esercizio della facoltà prevista al comma 1”;

     d) al comma 1 dell’articolo 25 dopo le parole “di espropriazione per pubblica utilità” sono inserite le seguenti: “ ivi comprese quelle disciplinanti gli indispensabili procedimenti preordinati all’esercizio della potestà espropriativa”;

     e) la lettera b) dell’articolo 29 è sostituita dalla seguente:

     “b) l’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione dell’articolo 17, comma 5, lettera a), valutabile in euro 75 mila, grava in termini di competenza e cassa sull’unità previsionale di base 2.2.1, capitolo di spesa 2020 “Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei all’amministrazione regionale l.r. 29/1974, l.r. 27/1975, l.r. 15/1978 - art. 11, l.r. 68/1980, l.r. 45/1981, l.r. 7/1982, legge 203/1982 e l.r. 3/2005 s.o.”.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.