| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Puglia | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 26/11/1979 | 
| Numero: | 69 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in [...] | 
| Art. 2. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis) | 
§ III.1.17 - L.R. 26 novembre 1979, n. 69. [1]
Provvidenze in favore delle farmacie rurali.
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure :
L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti [2].
     Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal 
Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione della indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 4 della 
[2] Così sostituito dalla