§ II.1.40 - L.R. 8 gennaio 1992, n. 1.
Provvedimento provvisorio in materia di indennità di direzione e di funzione [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Indennità di direzione).
Art. 2.  (Indennità di funzione).
Art. 3.      1. Alla individuazione delle strutture di cui all'art. 1, 1° comma, e all'art. 2, lett. b) e c), dovrà provvedere con atto ricognitivo la Giunta regionale previa valutazione di apposita [...]
Art. 4.      1. Alla copertura degli oneri finanziari, previsti in L. 1.300.000.000 per il 1990 e in L. 3.900.000.000 per il 1991, si provvede con l'utilizzo dei fondi di cui al Cap. 0003020 del Bilancio di [...]


§ II.1.40 - L.R. 8 gennaio 1992, n. 1.

Provvedimento provvisorio in materia di indennità di direzione e di funzione [*].

 

Art. 1. (Indennità di direzione).

     1. L'indennità di cui all'art. 30, lett. c) e d), della L.R. 9.5.84, n. 26 va attribuita, dalla data di entrata in vigore della medesima legge e fino al 31.12.1987, alle unità di personale di prima qualifica funzionale dirigenziale e di VIII qualifica funzionale che risultano incaricate di responsabilità - direzione di strutture operanti nell'ambito dell'ordinamento regionale ancorchè costituite con atti formali, compresi quelli dei Coordinatori di Settore e/o Uffici, purchè antecedenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.

     2. Per la responsabilità - direzione delle medesime strutture dall'1.1.88 l'indennità compete, per i dirigenti di prima qualifica dirigenziale, nella misura indicata dall'art. 33, 1° comma, lett. c), della L.R. 13.4.88, n. 13 e, per i funzionari di VIII qualifica funzionale, nella misura di cui alla lett. b) del medesimo articolo sino al 30.9.90 e dall'1.10.90 nella misura modificata dal primo comma dell'art. 42 della L.R. 4 maggio 1990, n. 22.

     3. Le indennità previste dai precedenti commi competono, altresì, sempre per le medesime strutture, nei casi di mobilità interna motivata da esigenze organizzative e di servizio, oltre che nei casi di vacanza di responsabile di struttura, ai dirigenti e funzionari alle stesse preposti successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 13.4.88, n. 13.

     4. In ogni caso le indennità di responsabilità o direzione previste ai sensi di legge competono limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.

 

     Art. 2. (Indennità di funzione). [1]

     1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle strutture e dei servizi regionali, l'indennità correlata alla 1 qualifica funzionale dirigenziale è corrisposta dal 1° ottobre 1990 secondo i seguenti coefficienti:

     a) 0,9 ai dirigenti coordinatori preposti con provvedimenti della Giunta regionale alla direzione e/o coordinamento dei settori e/o uffici previsti dal vigente ordinamento;

     b) 0,7 ai dirigenti preposti alla direzione di strutture, quale immediata articolazione funzionale delle strutture di cui al precedente punto a), previste da leggi regionali o istituite con atti formali di data certa, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della L.R. 4.5.1990, n. 22;

     c) 0,5 ai dirigenti preposti alla direzione di tutte le altre strutture, quali articolazioni funzionali di quelle di cui al precedente punto b), costituite con atti formali, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della L.R. 4.5.1990, n. 22;

     d) 0,1 ai dirigenti che non sono preposti alla direzione di alcuna struttura.

 

     Art. 3.

     1. Alla individuazione delle strutture di cui all'art. 1, 1° comma, e all'art. 2, lett. b) e c), dovrà provvedere con atto ricognitivo la Giunta regionale previa valutazione di apposita commissione presieduta dall'Assessore al Personale o da un suo delegato e così composta:

     - da n. 2 rappresentanti delle OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative;

     - da n. 2 dirigenti regionali designati dalla Giunta regionale.

     2. Alla costituzione della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

     3. Ai membri della commissione compete una indennità secondo le norme della L.R. n. 45 del 12.8.1981.

 

     Art. 4.

     1. Alla copertura degli oneri finanziari, previsti in L. 1.300.000.000 per il 1990 e in L. 3.900.000.000 per il 1991, si provvede con l'utilizzo dei fondi di cui al Cap. 0003020 del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1991.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] BUR n. 4 suppl. dell'8 gennaio 1992.

[1] Sulla corresponsione delle indennità di funzione di cui al presente articolo, vedi quanto disposto dai commi 5 e 6, art. 20, della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.